Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 4 luglio 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:49
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 46 del 12 settembre 1956
- legge n. 230 del 12 maggio 1950
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 114 del 24 febbraio 1948
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- legge n. 333 del 18 maggio 1951
- legge della Regione siciliana n. 46 del 13 settembre 1956
- art. 2, comma 1, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 17, legge n. 6972 del 17 luglio 1990
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 44, comma 1, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 44, Costituzione
Massime
Massima n. 1322
Ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale per la definizione del giudizio di merito, il giudice a quo deve procedere soltanto ad un esame delibativo della legge impugnata e non anche all'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti richiesti dalla legge stessa per la sua applicazione. (Specie in cui la legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, dispone che i contratti di locazione dei fondi rustici degli enti pubblici sono trasformati in concessioni enfiteutiche a favore degli affittuari coltivatori in atto della terra che abbiano determinati requisiti e previo un complesso procedimento amministrativo). Cfr.: 102/1957; n. 57/1959.
Massima n. 1323
Vedi: Sent. 30/1957 A.
Massima n. 1324
La determinazione degli obblighi, dei vincoli e dei limiti alla proprieta' privata va fatta sul piano nazionale. Trattandosi di riforme di struttura con riflessi economici e sociali, il ridimensionamento della proprieta' e la distribuzione della ricchezza, che devono ispirarsi principi uniformi e generali, non possono competere che allo Stato. Il riconoscimento di una autonoma attivita' legislativa regionale, in questo campo, finirebbe col pregiudicare la riforma stessa.
Massima n. 1325
In materia di riforma agraria, l'Assemblea regionale siciliana, sempre nell'ambito delle norme costituzionali, deve adeguare ai particolari bisogni dell'Isola le leggi nella stessa materia emanate sul piano nazionale (D.L.C.P.S. 24 febbraio 1948 n. 114; legge 12 maggio 1950, n. 230; legge 21 ottobre 1950, n. 841; legge 18 maggio 1951, n. 333). Le differenziazioni regionali non conseguenti al suddetto adeguamento contrastano con i principi enunciati negli articoli 1 e 5 della Costituzione. Cfr.: 7/1956 A, B.
Massima n. 1326
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) tra cittadini che coltivano terre di enti pubblici e contadini che coltivano terre di privati, essendo riservata soltanto ai primi la possibilita' di aver assegnato le terre in concessioni enfiteutiche perpetue.
Massima n. 1327
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola l'art. 44 della Costituzione sotto un duplice aspetto: perche' colpisce anche i terreni migliorati, mentre i limiti alla proprieta' privata costituzionalmente consentiti devono tendere ad una maggiore produttivita'; perche' pregiudica gli equi rapporti sociali, favorendo solo alcune categorie di lavoratori.
Massima n. 1328
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 e' in contrasto con le leggi di riforma agraria dello Stato per quanto attiene: a) ai soggetti sui quali incide la riforma, perche' colpisce gli enti pubblici, tra i quali sono da annoverare le opere pie, mentre la legge Sila del 1950, n. 230 (art. 2, primo comma) e la legge stralcio del 1950, n. 841 (art. 4, primo comma) riguardano soltanto i proprietari terrieri privati; b) al sistema, perche' dispone la conversione ex lege in enfiteusi perpetua di tutti i rapporti (mezzadria, affitto, bracciantato ecc.) che legano il coltivatore alla terra degli enti pubblici, mentre le legge Sila del 1950 n. 230 (art. 2, primo comma) e la legge stralcio del 1950 n. 841 (art. 4, primo comma) prevedono la espropriazione della proprieta' terriera privata con indennizzo; c) all'oggetto, in quanto sottopone alla riforma, senza limiti od esclusioni (conversione in enfiteusi perpetua ope legis) tutte le proprieta' terriere degli enti pubblici, anche se gia' convenientemente messe a coltura, mentre la legge Sila del 1950 n. 230 (art. 2, primo comma) e la legge stralcio del 1950 n. 841 (art. 4, primo comma, 5 primo comma e 10) riservano de iure all'espriopriato una quota del patrimonio terriero in piena proprieta', nonche', facoltativamente, anche il terzo residuo e assoggettano ad espropriazione soltanto i terreni suscettibili di trasformazione, disponendo esenzioni collegate a particolari tipi di culture o di aziende. Infine la detta legge regionale dispone che l'assegnazione dei terreni sia fatta, di regola, al contadino che coltiva in atto la terra, mentre per la legge stralcio del 1950 n. 841 (art. 21, secondo comma) l'assegnazione dei terreni espropriati e' fatta di preferenza ai coltivatori degli stessi terreni solo quando essi abbiano in corso per i medesimi contratti miglioratari a lungo termine, ed abbiano sostanziali e permanenti migliorie nel fondo.
Massima n. 1329
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola l'autonomia degli enti pubblici in quanto ne limita la capacita' negoziale nella sfera dei contratti agrari ed e' in contrasto con l'art. 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, secondo il quale "i beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza, devono di regola essere dati in affitto", per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali.
Massima n. 1330
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, e' in contrasto con la legislazione statale in materia di contratti agrari, che non prevede la conversione ex legge di detti contratti in enfiteusi perpetua.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della Regione;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, riguardante l'applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici in relazione all'articolo 14, primo comma, lett. a, dello Statuto speciale per la Sicilia e in riferimento agli artt. 3, 5 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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