Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1961
Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1961
- Data di deposito
- 9 giugno 1961
- Data di decisione
- 6 giugno 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:31
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 22 del 12 maggio 1959
- legge della Regione siciliana n. 4 del 8 gennaio 1960
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 127, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 134, Costituzione
- art. 29, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 29, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 1242
Vedi: Sent. 38/57 B
Massima n. 1243
Vedi: Sent. 9/1958 B.
Massima n. 1244
Vedi: Sent. 9/1958 B.
Massima n. 1245
Il terzo comma dell'art. 81 Cost., dispone che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese". Il quarto comma forma sistema col terzo comma ed esige che ogni nuova o maggiore spesa prevista da una legge sostanziale trovi in una legge sostanziale la previsione della corrispondente copertura. Pertanto lo stanziamento in bilancio di una somma - tanto se preceda, quanto se segua la legge sostanziale che contempla la relativa spesa, prima non contemplata da alcuna legge sostanziale - non assolve, di per se' solo, al precetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana 12 maggio 1959, n. 22 - recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto", - perche' i mezzi per la copertura dei relativi oneri, anche se stanziati nella legge regionale di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4, non sono indicati in alcuna legge sostanziale. Cfr.: Sent. n. 66/1959.
Massima n. 1246
Vedi: Sent. 16/1961 A.
Massima n. 1247
Se in un bilancio sono stati inclusi alcuni capitoli senza la dovuta osservanza del disposto dell'art. 81, non e' necessario promuovere un'azione per impugnarli, ne' emettere una dichiarazione di illegittimita' di essi, proprio perche' quella iscrizione, di per se', non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giuridico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio 1959 (n. 22) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 28, del 15 maggio 1959.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
PRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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