Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1961

Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1961
Data di deposito
9 giugno 1961
Data di decisione
6 giugno 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:31

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 22 del 12 maggio 1959
  • legge della Regione siciliana n. 4 del 8 gennaio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 1242

Vedi: Sent. 38/57 B

Massima n. 1243

Vedi: Sent. 9/1958 B.

Massima n. 1244

Vedi: Sent. 9/1958 B.

Massima n. 1245

Il terzo comma dell'art. 81 Cost., dispone che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese". Il quarto comma forma sistema col terzo comma ed esige che ogni nuova o maggiore spesa prevista da una legge sostanziale trovi in una legge sostanziale la previsione della corrispondente copertura. Pertanto lo stanziamento in bilancio di una somma - tanto se preceda, quanto se segua la legge sostanziale che contempla la relativa spesa, prima non contemplata da alcuna legge sostanziale - non assolve, di per se' solo, al precetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana 12 maggio 1959, n. 22 - recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto", - perche' i mezzi per la copertura dei relativi oneri, anche se stanziati nella legge regionale di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4, non sono indicati in alcuna legge sostanziale. Cfr.: Sent. n. 66/1959.

Massima n. 1246

Vedi: Sent. 16/1961 A.

Massima n. 1247

Se in un bilancio sono stati inclusi alcuni capitoli senza la dovuta osservanza del disposto dell'art. 81, non e' necessario promuovere un'azione per impugnarli, ne' emettere una dichiarazione di illegittimita' di essi, proprio perche' quella iscrizione, di per se', non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giuridico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio 1959 (n. 22) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 28, del 15 maggio 1959.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

PRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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