Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1961
Corte cost., sent. 27 maggio 1961, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1961
- Data di deposito
- 27 maggio 1961
- Data di decisione
- 23 maggio 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1231
Il potere legislativo puo' essere esercitato solo dagli organi a cui e' espressamente conferito dalla Costituzione. Nelle materie che, secondo la Costituzione, devono essere disciplinate "con legge", non e' consentita l'emanazione di atti amministrativi. Nei casi in cui la Costituzione stabilisce una riserva adoperando la formula "in base alla legge", puo' essere attribuita all'autorita' amministrativa, con legge ordinaria, la facolta' di emanare provvedimenti anche di contenuto normativo. Tali provvedimenti non solo devono rispettare quei precetti costituzionali che siano inderogabili anche per il legislatore ordinario, ma devono mantenersi nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. I criteri atti ad assicurare il rispetto dei questi limiti devono essere fissati nella legge attributiva della potesta'. L'art. 2 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e' illegittimo solo in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalita' degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sopra i quattro procedimenti riuniti di cui in epigrafe:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
Testo integrale
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