Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1961
Corte cost., sent. 17 maggio 1961, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1961
- Data di deposito
- 17 maggio 1961
- Data di decisione
- 12 maggio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 909 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 910 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 905 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 904 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 908 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 907 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 906 del 30 agosto 1951
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 817, codice civile
- art. 818, codice civile
- art. 10, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
Massime
Massima n. 1225
Secondo la lettera, il sistema e lo spirito della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la riforma agraria deve essere attuata colpendo la proprieta' terriera privata eccedente determinati limiti di estensione e di valore, non trasferendo agli enti di riforma beni oggettivamente prescelti per la trasformazione e la ridistribuzione. Percio', in base allo art. 4 della legge, la proprieta' terriera deve essere valutata nella sua consistenza effettiva, non in quella apparente, alla data 15 novembre 1949. Questa regola non esclude tuttavia che si debba tener conto degli effetti che, in base ai principi del diritto comune, eventi successivi alla data del 15 novembre 1949 possano spiegare nei riguardi sia della titolarita' che della situazione dei beni suscettibili di espropriazione. La proprieta' terriera che, alla data del 15 novembre 1949, fa parte di un patrimonio devoluto ad erede testamentario istituito sotto condizione sospensiva, e' assoggettabile ad espropriazione, perche' il verificarsi della condizione sospensiva fa si' che, alla data predetta, l'erede sia divenuto l'effettivo proprietario dei beni.
Massima n. 1226
Vedi: Sent. 12/61 B
Massima n. 1227
La legge 21 ottobre 1950, n. 841, assegnando due termini diversi al legislatore delegato, per l'emanazione di decreti con cui vengono delimitati i comprensori di riforma (30 giugno 1951) e per l'emanazione dei decreti di esproprio (31 dicembre 1951), ha inteso stabilire che una volta avvenuta la determinazione dei comprensori da parte del legislatore delegato, tale determinazione non puo' essere piu' modificata con i singoli decreti di esproprio. Se vi e' stata emanazione di decreto delegato per la delimitazione del comprensorio di riforma, nei singoli decreti di esproprio devono essere indicate le zone territoriali in cui ricadono i beni espropriati. Un decreto di esproprio che modifichi il comprensorio di riforma gia' delimitato o non indichi la zona territoriale in cui ricadono i beni e' viziato da illegittimita' costituzionale per eccesso di delega.
Massima n. 1228
La iscrizione nel catasto rustico di un bene immobile di natura urbana o destinato ad un'attivita' industriale non muta la natura di questo bene, non opera, cioe', la trasformazione di tali beni in "proprieta' terriera" nel senso indicato di riforma fondiaria.
Massima n. 1229
La legge 21 ottobre 1950, n. 841, dichiarando che soggetta ad espropriazione e' la proprieta' terriera privata, nulla dice circa l'inclusione delle pertinenze tra i beni espropriabili. Cio' pero' non vuol dire che le pertinenze siano state escluse dall'espropriazione, ma sta a significare che la legge predetta ha accolto il concetto che delle pertinenze da' il Codice civile agli artt. 817 e 818, dimostrando cosi' di voler seguire e applicare le regole generali. Pertanto in conformita' a tale concetto possono ritenersi pertinenze dei fondi espropriati gli impianti necessari per assicurare la difesa dei terreni dalle acque e per tutelare le opere di bonifiche, ma non gia' gli impianti ferroviari, gli opifici industriali, un palazzo sede di uffici sito nel centro della citta'.
Massima n. 1230
Non e' applicabile in sede di espropriazione per riforma fondiaria il concetto di azienda, come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa al fine di colpire determinati beni che non trovansi sul fondo e che di questo, peraltro, si vorrebbe che costituissero pertinenze. Il nesso che lega fra loro i beni di un'azienda e' diverso dal vincolo esistente tra la cosa principale ed accessoria e, inoltre, oggetto dell'espropriazione non e' l'azienda ma il fondo. La legge 21 ottobre 1950, n. 841, all'art. 10 primo comma, ha preso in considerazione i terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie, ma per escluderli dall'espropriazione concorrendo determinate condizioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 e 933, relativa alla identificazione delle persone assoggettate all'espropriazione;
dichiara l'illegittimità dei sopra indicati decreti in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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