Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1961
Corte cost., sent. 29 marzo 1961, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1961
- Data di deposito
- 29 marzo 1961
- Data di decisione
- 16 marzo 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 85, ss, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 9, legge n. 141 del 5 aprile 1908
- art. 87, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 8 maggio 1947
Parametri
- art. 9, legge n. 141 del 5 aprile 1908
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 1181
I piani regolatori sono destinati a soddisfare necessita' pubbliche concrete, la cui realizzazione e' affidata agli organi amministrativi. L'approvazione con legge formale, di regola usata prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, aveva la sua ragion d'essere unicamente nella mancanza, a quel tempo, di una disciplina generale. Nessuna norma costituzionale ostava peraltro a tale sistema.
Massima n. 1182
L'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141, parte prima, conferendo al Governo la facolta' di consentire, mediante l'osservanza del procedimento prescritto nell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le modificazioni del piano regolatore di Torino che il Comune avesse ritenuto necessarie nel corso della sua attuazione, autorizzava a provvedere per dette modificazioni con atti amministrativi. Alla forma dell'atto amministrativo, derogata per l'approvazione del piano, si e' inteso ritornare per l'adeguamento del piano alle esigenze pratiche della sua attuazione. Con la norma contenuta nella seconda parte dell'art. 9, si volle soltanto statuire che alle varianti del piano si sarebbero potute applicare, anche in via esecutiva, le disposizioni stabilite per il piano. L'articolo percio' non contiene, nel suo complesso, alcuna delega legislativa ed e' quindi infondata ogni questione di costituzionalita' proposta nei suoi confronti in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Massima n. 1183
Il D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1947 che approva talune varianti al piano regolatore di Torino, non e' un atto avente forza di legge, ma un provvedimento che per il suo contenuto, la sua forma e la sua efficacia ha i caratteri dell'atto amministrativo. Pertanto non puo' essere impugnato per illegittimita' costituzionale. Cfr.: 30/1957 C, 47/1957 B, 54/1957 D; 4/1958 D, 22/1958 C; 15/1959; 50/1960.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Torino con l'ordinanza 12 febbraio 1960, sulla legittimità costituzionale dell'att. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141;
dichiara inammissibile la questione proposta con la stessa ordinanza, sulla legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 8 maggio 1947.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
Testo integrale
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