Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1960
Corte cost., sent. 18 febbraio 1960, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1960
- Data di deposito
- 18 febbraio 1960
- Data di decisione
- 13 febbraio 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 88, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
- art. 51, comma 3, Costituzione
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 11 gennaio 1956
- art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 98, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 953
Vedi: Sent. 1/1960 B
Massima n. 954
L'art. 51, terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente al cittadino, che e' chiamato a funzioni pubbliche elettive, due diritti soggettivi: quello di disporre del tempo necessario al loro adempimento e quello di conservare il suo posto di lavoro. Il legislatore ordinario puo' emanare norme relative alle modalita' di esercizio di tali diritti, purche' tali norme non siano tali da menomare i diritti stessi.
Massima n. 955
Un criterio idoneo, per interpretare la formula di una norma della Costituzione, e' quello di ricercare il significato in cui la stessa formula e' stata costantemente adoperata in altre leggi dello Stato, anche anteriori alla Costituzione.
Massima n. 956
L'espressione "conservare il posto di lavoro", usata nell'art. 51, terzo comma, della Costituzione, significa mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, non gia' continuare nell'esercizio delle attivita' o delle funzioni in cui si concreta la prestazione del lavoratore o dell'impiegato. Nello stesso senso va interpretato l'art. 56 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 11 gennaio 1956, N. 17), il quale, dopo aver previsto le varie ipotesi di collocamento in aspettativa, dispone, all'ultimo comma, che "non si puo' in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in aspettativa. Pertanto l'art. 88 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), il quale dispone che "i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare", non viola il diritto alla conservazione del posto di lavoro, garantito a chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive, dal citato art. 51, terzo comma, della Costituzione. Lo stesso art. 88 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati tutela ampiamente l'altro diritto garantito all'impiegato dall'art. 51, terzo comma, della Costituzione, cioe' il diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio delle funzioni elettive, perche' il collocamento in aspettativa esonera temporaneamente l'impiegato dalla prestazione del servizio impiegatizio.
Massima n. 957
L'aspettativa dell'impiegato eletto deputato e' una aspettativa sui generis, regolata dalla norma speciale del'art. 57 D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 (ora art. 67 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3), a cui fa espresso richiamo l'art. 88 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: tale norma esclude che durante il mandato parlamentare l'impiegato collocato in aspettativa possa conseguire promozioni se non per anzianita', secondo le norme vigenti in materia. Pertanto il citato art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e' conforme al precetto dell'art. 98 della Costituzione, secondo il quale i pubblici impiegati, se sono membri del Parlamento, possono conseguire promozioni solo per anzianita'.
Massima n. 958
Il legislatore ordinario, nel disciplinare l'esercizio dei diritti individuali preveduti dall'art. 51, terzo comma della Costituzione, ha la facolta' di adottare norme che si adeguino alla possibile diversita' delle situazioni impiegatizie. Costituisce esercizio insindacabile di tale facolta' la norma dell'art. 88 T.U. 30 marzo 1957, n. 361, in base alla quale i professori universitari e i direttori di istituti sperimentali ad essi equiparati, che vengono eletti deputati, sono collocati in aspettativa solo se ne facciano domanda, e non di ufficio, come e' invece disposto nello stesso articolo per gli altri pubblici impiegati eletti deputati. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 88 T.U. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui quattro procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione, proposta dalle quattro ordinanze del Consiglio di Stato in data 14 luglio 1959, indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 51, terzo comma e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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