Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1960

Corte cost., sent. 31 maggio 1960, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1960
Data di deposito
31 maggio 1960
Data di decisione
25 maggio 1960
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ernesto Battaglini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
  • art. 29, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954

Parametri

Massime

Massima n. 1061

E' improponibile la questione di legittimita' costituzionale di una norma gia' dichiarata illegittima dalla Corte con precedente sentenza. (Nella specie, l'art. 48 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 20 del 5 marzo 1959).

Massima n. 1062

L'art. 28 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che regola la forma dei recipienti in cui deve essere contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo di prevenire il contrabbando, contiene una norma di carattere preventivo e cautelare, che non viola l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, il quale consacra il principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, ne' viola altre norme della stessa Costituzione.

Massima n. 1063

In sede di giudizio in via incidentale, la Corte costituzionale puo' dichiarare l'illegittimita' della norma impugnata anche in riferimento a una norma della Costituzione diversa da quella indicata nell'ordinanza del giudice a quo. N.B. Massima implicita. Nella specie, era stata denunciata l'incostituzionalita' dell'art. 29 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione. La Corte ha ritenuto invece che l'art. 29 del T.U. citato, sia viziato di accesso di delega perche' in contrasto con l'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385. V. la massima che segue: 37/1960 D.

Massima n. 1064

L'art. 29, terzo comma, del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, e' viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perche' punisce come contrabbando, e cioe' come delitto, la violazione delle norme stabilite dal precedente art. 28. Violazione che l'art. 2 della legge di delega 20 dicembre 1952, consente di configurare soltanto come contravvenzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) improponibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 5 marzo 1959, n. 20;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del medesimo testo unico;

c) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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