Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1960
Corte cost., sent. 31 maggio 1960, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1960
- Data di deposito
- 31 maggio 1960
- Data di decisione
- 25 maggio 1960
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ernesto Battaglini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
- art. 29, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 23, e ss., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge n. 2385 del 20 dicembre 1952
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 1061
E' improponibile la questione di legittimita' costituzionale di una norma gia' dichiarata illegittima dalla Corte con precedente sentenza. (Nella specie, l'art. 48 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 20 del 5 marzo 1959).
Massima n. 1062
L'art. 28 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che regola la forma dei recipienti in cui deve essere contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo di prevenire il contrabbando, contiene una norma di carattere preventivo e cautelare, che non viola l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, il quale consacra il principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, ne' viola altre norme della stessa Costituzione.
Massima n. 1063
In sede di giudizio in via incidentale, la Corte costituzionale puo' dichiarare l'illegittimita' della norma impugnata anche in riferimento a una norma della Costituzione diversa da quella indicata nell'ordinanza del giudice a quo. N.B. Massima implicita. Nella specie, era stata denunciata l'incostituzionalita' dell'art. 29 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione. La Corte ha ritenuto invece che l'art. 29 del T.U. citato, sia viziato di accesso di delega perche' in contrasto con l'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385. V. la massima che segue: 37/1960 D.
Massima n. 1064
L'art. 29, terzo comma, del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, e' viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perche' punisce come contrabbando, e cioe' come delitto, la violazione delle norme stabilite dal precedente art. 28. Violazione che l'art. 2 della legge di delega 20 dicembre 1952, consente di configurare soltanto come contravvenzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) improponibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 5 marzo 1959, n. 20;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del medesimo testo unico;
c) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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