Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1960

Corte cost., sent. 18 maggio 1960, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1960
Data di deposito
18 maggio 1960
Data di decisione
12 maggio 1960
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:32

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1959
  • art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1958
  • art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1959
  • legge provincia Bolzano del 29 maggio 1959

Parametri

  • art. 33, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 127, Costituzione
  • art. 10, Costituzione
  • decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 28 novembre 1947
  • legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 6, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • legge costituzionale del 9 febbraio 1948

Massime

Massima n. 1035

Il Governo della Repubblica ha il potere di promuovere la questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale o provinciale per qualunque motivo di incostituzionalita'. La Regione, invece, puo' impugnare una legge dello Stato o di altra Regione solo quando ritenga che da tale legge sia stata lesa la propria sfera di competenza.

Massima n. 1036

L'art, 10 della Costituzione si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute operano nei rapporti fra lo Stato e gli altri soggetti di diritto internazionale. Le regioni non possono invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato. L'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946 non contiene, comunque, norme che possano rientrare fra quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige circa l'uso della lingua tedesca.

Massima n. 1037

Il rispetto degli obblighi internazionali, sancito nell'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, costituisce un limite alla potesta' legislativa della Regione nei confronti dello Stato e non viceversa. Le Regioni devono pertanto rispettare gli obblighi internazionali dello Stato ma non possono pretendere dallo Stato l'osservanza dei suoi impegni- internazionali (nella specie l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946). Di conseguenza e' infondata, in riferimento all'art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di uso della lingua tedesca.

Massima n. 1038

L'obbligo dell'uso congiunto della lingua italiana e della lingua tedesca, disposto dall'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 per la redazione degli atti e provvedimenti emessi da organi e uffici delle pubbliche amministrazioni del territorio della Provincia di Bolzano, non viola il principio della tutela delle minoranze linguistiche sancito nell'art. 6 della Costituzione, non viola il principio di parita' dei gruppi linguistici stabilito nell'art,. 2 dello Statuto Trentino-Alto Adige anche in applicazione degli impegni assunti dall'Italia con l'Accordo di Parigi, ne' viola le norme sulla garanzia dell'uso della lingua tedesca disposto dagli artt. 84 e 85 dello Statuto Trentino-Alto Adige. E cio' perche' l'uso congiunto delle due lingue e' di per se stesso espressione di parita' ne' puo' costituire un mezzo di coercizione a danno dei due gruppi linguistici.

Massima n. 1039

L'uso congiunto di due lingue nella Provincia di Bolzano per gli atti delle pubbliche amministrazioni costituisce indubbiamente un aggravio, il quale trova pero' la sua giustificazione nella particolare situazione linguistica della zona. Non puo' pertanto parlarsi di una ingiusta disparita' di trattamento rispetto al restante territorio nazionale; di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 1040

Quando la Costituzione parla di leggi della Repubblica, in luogo di leggi dello Stato, si riferisce anche alle leggi delle Regioni e delle Provincie. Tale locuzione non ha lo stesso significato negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, dove e' invece usata per indicare le leggi dello Stato, in contrapposto a quelle delle Regioni e delle Provincie.

Massima n. 1041

Per identificare le materie nelle quali le Regioni hanno competenza legislativa deve essere seguito un criterio obiettivo tratto dal contenuto della norma e non dai fini che la norma stessa intende perseguire.

Massima n. 1042

La potesta' legislativa circa l'uso delle lingue compete allo Stato, trattandosi di materia che deve essere disciplinata nel quadro dell'unita' e dell'indivisibilita' della Repubblica e nel rispetto di diritti di uguaglianza di tutti i cittadini. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la legge della Provincia di Bolzano del 29 maggio 1959 concernente l'uso delle lingue da parte degli organi e uffici provinciali, in riferimento all'art. 4, prima parte, dello Statuto Trentino-Alto Adige.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause indicate in epigrafe:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca, in riferimento agli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli artt. 3, 6 e 10 della Costituzione, ed in conseguenza respinge il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige;

b) in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge della Provincia di Bolzano riapprovato il 29 maggio 1959, concernente l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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