Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1960

Corte cost., sent. 4 aprile 1960, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1960
Data di deposito
4 aprile 1960
Data di decisione
30 marzo 1960
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:17

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3480 del 27 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2308 del 19 novembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1004

Vedi: Sent. 65/1957 D.

Massima n. 1005

Le questioni sull'interesse ad agire delle parti attengono al giudizio di rilevanza e sono pertanto di competenza del giudice a quo. Cfr.: 24/1959 A.

Massima n. 1006

Per la determinazione della consistenza dei terreni assoggettabili ad esproprio per riforma fondiaria, in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, devono prendersi in considerazione le variazioni catastali in aumento e quelle in diminuzione, anche se l'ufficio tecnico erariale le abbia deliberate con provvedimento successivo alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4 della legge, ma con efficacia anteriore a tale data. Sono viziati di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, in riferimento al citato art. 4 della legge, i decreti di scorporo 19 dicembre 1952, n. 2308, e 27 dicembre 1952, n. 3480, che hanno tenuto conto, per il calcolo del reddito degli espropriandi, di variazioni catastali che avevano effetto dal 1 gennaio 1950.

Massima n. 1007

L'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 851 riguarda i ricorsi contro i dati assunti dal piano di espropriazione per la riforma fondiaria e non le domande di revisione di dati catastali, previste in via generale dal diritto comunale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951, n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto a base del calcolo della proprietà le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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