Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1960
Corte cost., sent. 4 aprile 1960, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1960
- Data di deposito
- 4 aprile 1960
- Data di decisione
- 30 marzo 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:17
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3480 del 27 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2308 del 19 novembre 1952
Parametri
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 36, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 69, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Massime
Massima n. 1004
Vedi: Sent. 65/1957 D.
Massima n. 1005
Le questioni sull'interesse ad agire delle parti attengono al giudizio di rilevanza e sono pertanto di competenza del giudice a quo. Cfr.: 24/1959 A.
Massima n. 1006
Per la determinazione della consistenza dei terreni assoggettabili ad esproprio per riforma fondiaria, in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, devono prendersi in considerazione le variazioni catastali in aumento e quelle in diminuzione, anche se l'ufficio tecnico erariale le abbia deliberate con provvedimento successivo alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4 della legge, ma con efficacia anteriore a tale data. Sono viziati di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, in riferimento al citato art. 4 della legge, i decreti di scorporo 19 dicembre 1952, n. 2308, e 27 dicembre 1952, n. 3480, che hanno tenuto conto, per il calcolo del reddito degli espropriandi, di variazioni catastali che avevano effetto dal 1 gennaio 1950.
Massima n. 1007
L'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 851 riguarda i ricorsi contro i dati assunti dal piano di espropriazione per la riforma fondiaria e non le domande di revisione di dati catastali, previste in via generale dal diritto comunale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951, n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto a base del calcolo della proprietà le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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