Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1960

Corte cost., sent. 23 marzo 1960, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1960
Data di deposito
23 marzo 1960
Data di decisione
16 marzo 1960
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:13

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 875 del 26 agosto 1959

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 137, Costituzione
  • legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 33, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 127, Costituzione
  • art. 87, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 32, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 33, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946

Massime

Massima n. 980

La Corte costituzionale non e' un organo della giurisdizione amministrativa o speciale. Essa esercita essenzialmente funzioni di controllo sull'osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni. Le sue decisioni, concernendo la norma in se', concorrono non tanto all'interpretazione e all'attuazione quanto, all'accertamento della validita' delle norme dell'ordinamento: percio' hanno efficacia erga omnes quando di una norma dichiarano illegittimita' costituzionale. L'adozione di forme e garanzie processuali, che rendono possibile il contraddittorio fra soggetti ed organi legittimati a difendere innanzi alla Corte interpretazioni eventualmente diverse delle norme costituzionali, riflette soltanto la scelta del metodo considerato piu' idoneo dal legislatore costituente per ottenere la collaborazione dei soggetti e degli organi meglio informati e piu' sensibili rispetto alle questioni da risolvere e alle conseguenze della decisione.

Massima n. 981

Quando la legge prevede l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, legittimato attivamente o passivamente, nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, essa vi ravvisa non il capo di una amministrazione, ma il rappresentante dello Stato inteso come ordinamento unitario.

Massima n. 982

La notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del ricorso di una Regione alla Corte costituzionale per promuovere la decisione sulla competenza prevista dall'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' prescritta non perche' il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Camere possono essere considerati titolari di interessi in conflitto, ma solo come rappresentanti degli organi investiti di sfere di attribuzioni, rispetto alla delimitazione delle quali possono sorgere le questioni la cui soluzione e' affidata alla Corte costituzionale.

Massima n. 983

Fra le notificazioni regolate espressamente dalla legge 25 marzo 1958, n. 260, non possono ritenersi comprese quelle previste nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale, riguardino esse il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero i Presidenti delle due Camere del Parlamento: la forma corretta, alla stregua delle disposizioni vigenti, e' quella della notificazione diretta al destinatario, non quella della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato.

Massima n. 984

Il carattere particolare dei procedimenti innanzi alla Corte costituzionale e la stessa natura della funzione affidata alla Corte nel sistema delle garanzie costituzionali inducono a non attribuire ad una irregolarita' di notificazione le stesse conseguenze che essa potrebbe avere in un processo avente ad oggetto un conflitto intersubiettivo di interessi. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di nullita' della notificazione e quindi di irricevibilita', per decorso dei termini, del ricorso per conflitto di attribuzione contro lo Stato proposto dalla Regione siciliana a seguito del D.P.R. 26 agosto 1959, n. 875, con cui sono state soppresse due linee ferroviarie a scartamento ridotto della Sicilia: eccezione sollevata per il motivo, in se stesso fondato, che la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato e non direttamente al Presidente. Nella sentenza si rileva che non e' il caso di accogliere l'eccezione di nullita', sia perche' e' la prima volta che la questione si e' presentata e sia perche' entrambi i soggetti si sono costituiti ed hanno svolto le proprie difese).

Massima n. 985

Vedi: Sent. 31/1959 A

Massima n. 986

I beni siti in Sicilia, che al momento dell'entrata in vigore dello Statuto siciliano rimasero a far parte del demanio statale, restano di proprieta' dello Stato, se perdono successivamente il carattere di beni demaniali, e non devono essere trasferiti al patrimonio della Regione. (Specie in cui la Corte ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana contro lo Stato a seguito del D.P.R. 26 agosto 1959 n. 875, con cui sono state soppresse le linee ferroviarie a scartamento ridotto Licata-Agrigento Bassa e Margonia-Canicatti: ricorso proposto per il motivo che con l'impugnato decreto non era stato disposto il trasferimento al patrimonio della Regione di tutte le attrezzature delle linee soppresse).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana con atto 23 dicembre 1959 in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 875:

respinta la eccezione pregiudiziale di nullità del ricorso proposta dalla Avvocatura generale dello Stato;

dichiara la competenza dello Stato a disporre dei beni attinenti a servizi di trasporto esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'ambito del territorio della Regione siciliana, anche successivamente alla soppressione del servizio;

respinge pertanto il ricorso proposto dalla Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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