Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1959
Corte cost., sent. 9 marzo 1959, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1959
- Data di deposito
- 9 marzo 1959
- Data di decisione
- 26 febbraio 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:8
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3113 del 18 dicembre 1952
- legge n. 2359 del 25 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 742
Alle intestazioni catastali puo' attribuirsi valore soltanto indicativo circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio nazionale. Nel contrasto tra intestazioni catastali e prova giuridica del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere agli effetti dell'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 18 dicembre 1952 n. 3113 in quanto nell'esproprio di terreni intestati all'impresa agricola Cardile ha compreso terreni che a quella ditta non appartenevano.
Massima n. 743
La natura dell'espropriazione per pubblica utilita' e' diversa da quella dell'espropriazione in base alle leggi di riforma fondiaria. Nel sistema della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e' preso in considerazione un determinato bene per le sue caratteristiche e per le esigenze pubbliche che deve soddisfare; nel sistema invece delle leggi di scorporo e' preso in considerazione un soggetto in quanto proprietario di determinati terreni per finalita' attinenti direttamente alla struttura sociale e alla trasformazione parziale e graduale del regime economico e giuridico della proprieta' terriera. - S. nn. 60/1957 e 64/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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