Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1959
Corte cost., sent. 1° dicembre 1959, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1959
- Data di deposito
- 1° dicembre 1959
- Data di decisione
- 26 novembre 1959
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- PERASSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 203 del 28 maggio 1959
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 5, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 892
Sussistono gli estremi del conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 134 della Costituzione, allorche' la Regione, con ricorso alla Corte costituzionale, rivendichi, di fronte allo Stato, la propria autonomia costituzionalmente garantita. E' ammissibile pertanto il ricorso, da parte della Regione siciliana, non solo nel caso in cui con esso si prospetti la questione circa la spettanza agli organi regionali del potere di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, ma altresi' nel caso in cui si assuma che il Governo dello Stato, esercitando il potere anzidetto riguardo ad atti della Regione, abbia interferito nella sfera di competenza propria di questa.
Massima n. 893
Il potere di annullare in ogni tempo gli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale (approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383), essendo preordinato alla tutela dell'interesse generale, della legalita' ed unitarieta' di direzione dell'ordinamento amministrativo dello Stato, e' attribuito agli organi supremi del potere esecutivo. Esso non puo' ritenersi attribuito alla Regione siciliana. Cfr.: S. nn. 24/1957 F; 23/1959 A.
Massima n. 894
Posto che nell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'espressione "sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato" fa riferimento all'ordinamento giuridico dello Stato medesimo, considerato nella unita' organica, e' ammissibile il ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte costituzionale non solo quando si assume che la Regione, con un atto amministrativo, ha interferito nella competenza del Governo dello Stato, organo del potere esecutivo, ma anche quando si deduce che l'atto regionale ha inciso sulle attribuzioni del potere legislativo dello Stato.
Massima n. 895
E' demandato alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione, il regolamento dei rapporti fra lo Stato e la Regione sicilia al fine della delimitazione delle rispettive competenze. E' pertanto illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 1098, con il quale sono stati annullati, per incompetenza degli organi regionali in materia penale, provvedimenti del Presidente e dell'assessore per il turismo della Regione Sicilia, concernenti l'istituzione di una casa da giuoco in Taormina.
Massima n. 896
Nei giudizi sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e tra Regioni, non hanno rilievo istituti, come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Poiche' oggetto dei giudizi sui conflitti di attribuzione e' la legittimita' di atti amministrativi in quanto, per se stessi considerati, costituiscono manifestazioni concrete ed autonome del potere che lo Stato e la Regione rispettivamente assumono di loro spettanza, in base alla Costituzione o agli Statuti speciali, e' ammissibile il ricorso in riferimento a ciascun atto e non ha rilievo il fatto che non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto sostanzialmente identico. Cfr.: Sent. nn. 44/1957 C; 82/1958 D, 32/1958.
Massima n. 897
In base agli artt. 3, 5 e 25 della Costituzione la materia penale e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ed e' precluso alle Regioni non soltanto stabilire nuove figure di reati e richiamare, per violazioni di norme regionali, sanzioni gia' comminate da leggi dello Stato, ma anche apportare deroghe alle leggi penali. Va pertanto annullato il decreto 28 maggio 1959 n. 203, del Presidente della Regione Sicilia, col quale e' stato autorizzata l'apertura di una casa da giuoco in Taormina, in deroga agli artt. 718 e segg. del Codice penale. Cfr.: Sent. nn. 6/1956 D; 21/1957 A; 21/1957 B; 23/1957 I; 39/1957 F; 58/1957; 104/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui due ricorsi riuniti, proposti rispettivamente dalla Regione siciliana, con atto notificato il 20 luglio 1959, e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto notificato il 4 agosto 1959:
a) respinge le eccezioni di inammissibilità rispettivamente dedotte dalla Regione e dal Presidente del Consiglio;
b) in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione siciliana, dichiara che non spetta allo Stato annullare il decreto emanato dall'Assessore regionale per il turismo e lo spettacolo in data 27 aprile 1949, n. 1, e il successivo decreto emanato dal Presidente della Regione in data 28 maggio 1959, n. 203-A, e per conseguenza annulla il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1959, n. 1098;
c) in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiara che non spetta alla Regione siciliana emanare provvedimenti in materia di giuochi d'azzardo in deroga a norme penali, e per conseguenza annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 28 maggio 1959, n. 203-A, nella parte in cui autorizza l'apertura di una casa da giuoco in Taormina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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