Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1959
Corte cost., sent. 15 luglio 1959, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1959
- Data di deposito
- 15 luglio 1959
- Data di decisione
- 8 luglio 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:44
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 49 del 23 dicembre 1954
- legge della Regione siciliana n. 8 del 22 agosto 1947
- legge della Regione siciliana n. 43 del 22 dicembre 1955
- legge della Regione siciliana n. 24 del 5 marzo 1951
- legge della Regione siciliana n. 40 del 6 maggio 1955
- art. 7, legge n. 1170 del 27 novembre 1954
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 848
Quando una legge regionale e' impugnata per incompetenza della Regione, l'ordinanza del giudice a quo puo' ritenersi correttamente formulata anche se non specifica le singole disposizioni della legge stessa, su cui si richiede, particolarmente la pronunzia della Corte costituzionale.
Massima n. 849
In sede di giudizio incidentale non puo' avere alcuna influenza il fatto che legge denunciata per incostituzionalita' non sia stata impugnata, in via principale, dall'organo che ne avrebbe avuto il potere. (Specie in cui erano state denunciate alcune leggi regionali siciliane, che lo Stato non aveva impugnato in via principale. Lo Stato non era neanche parte, ne' nel giudizio a quo ne' nel giudizio incidentale dinanzi alla Corte).
Massima n. 850
Benche' la Regione siciliana abbia competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare, i maestri delle scuole elementari della Sicilia continueranno a dipendere dallo Stato finche' non passino alla Regione con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in altra guisa legittimamente efficace. L'attribuzione di competenza legislativa primaria alla Regione siciliana in materia di istruzione elementare, porta ad escludere che, nella stessa materia, la Regione abbia competenze legislativa concorrente. Le funzioni attualmente esercitate dalla Regione siciliana in materia di istruzione elementare si debbono considerare come esercitate dagli organi regionali quali organi decentrati dell'Amministrazione statale. Cfr.: 1/58 B, 77/58 B.
Massima n. 851
Le leggi regionali siciliane 22 agosto 1947, n. 8, 5 marzo 1951, n. 24, 23 dicembre 1954, n. 49 e 22 dicembre 1955, n. 43, sulla disciplina di concorsi regionali per maestri elementari e direttori didattici, presuppongono un evento che non si e' ancora verificato, cioe' il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare e del relativo personale dallo Stato alla Regione. Tali leggi non sono in contrasto con norme costituzionali ed essendo inapplicabili finche' non sia avvenuto il passaggio dei servizi, non interferiscono sulla competenza dello Stato tuttora in atto. Pertanto e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto siciliano.
Massima n. 852
La legge regionale siciliana 6 maggio 1955, n. 40, istitutiva di ruolo di maestri elementari in soprannumero, e' costituzionalmente illegittima, perche' invade la competenza statale tuttora in atto in materia di istruzione elementare e viola i principi relativi al passaggio di servizi e personale statale alla Regione.
Massima n. 853
I concorsi regionali siciliani per maestri elementari, ai quali fa riferimento l'art. 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, sono i concorsi eventualmente indetti dallo Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana in veste di organo decentrato dell'Amministrazione statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa regionale;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero, in riferimento agli articoli 14 e 43 dello Statuto della Regione siciliana;
dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, proposte con ordinanza 13 dicembre 1958 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali 22 agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954, n. 49, e 22 dicembre 1955, n. 43, concernenti i concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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