Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1959

Corte cost., sent. 27 gennaio 1959, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1959
Data di deposito
27 gennaio 1959
Data di decisione
16 gennaio 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
PERASSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:4

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto legge n. 1015 del 27 settembre 1941
  • legge n. 1470 del 29 dicembre 1941
  • art. 1, legge n. 29 del 26 gennaio 1952
  • art. 15, disposizioni sulla legge in generale
  • art. 2, comma 1, regio decreto legge n. 1015 del 27 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 732

Il giudizio di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, del quale e' esclusivamente competente il giudice a quo, e' suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale solo nel caso di omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte. Cfr.: 30/1957 B, 102/1957 B, 25/1958.

Massima n. 733

Il D.L. 20 marzo 1945, n. 212, che ha abrogato le disposizioni contenute nel R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullita' degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, non ha efficacia retroattiva e trova quindi applicazione soltanto per i rapporti successivi alla sua entrata in vigore.

Massima n. 734

L'art. 1 della legge 26 gennaio 1952, n. 29 - nello stabilire che non puo' essere dichiarata, ai sensi del R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, la nullita' degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che hanno per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora gia' abbiano avuto luogo l'immissione in possesso e l'esecuzione della controprestazione dovuta - pone una norma nuova che si sovrappone al decreto del 1941. La legge del 1952 non puo' considerarsi confermativa del decreto del 1941 i cui effetti gia' prodotti (nullita' di diritto per i contratti non registrati nel termine prorogato) rimangono fermi.

Massima n. 735

Vedi: Sent. 1/1956 D; 40/1958.

Massima n. 736

L'effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una legge consiste nel provocare la cessazione della sua efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, sulla Gazzetta Ufficiale, con la conseguente inapplicabilita' dalla stessa data. Pertanto il sindacato della Corte costituzionale puo' e deve essere esercitato tutte le volte che di "efficacia" ed "applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della legge stessa; la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. Cfr.: 26/1958 B.

Massima n. 737

Il R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, che stabili' l'obbligo della registrazione quale formalita' indispensabile per la validita' degli atti di trasferimento o di promessa di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, ha avuto completa attuazione senza che possa dirsi residuato alcun effetto ora costituzionalmente rilevabile. Peraltro, il citato decreto con l'imporre l'obbligo della registrazione quale condizione indispensabile per la validita' degli atti di trasferimento, non intese sopprimere alcuna garanzia del diritto di proprieta' e tanto meno il diritto stesso; ma soltanto disciplinare una particolarita' accessoria riguardante il regime contrattuale della proprieta', di portata limitata e di durata temporanea, giustificata da necessita' fiscali ed economiche del tempo, come tale irrilevante sotto il profilo di una presunta questione di legittimita' costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto decreto in riferimento all'art.42 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali;

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Taranto in data 15 novembre 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, e dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1952, n. 29, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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