Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1959

Corte cost., sent. 5 maggio 1959, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1959
Data di deposito
5 maggio 1959
Data di decisione
18 aprile 1959
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Cappi
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 793

Le eccezioni di improponibilita' e di improcedibilita' della domanda attengono al giudizio di merito, sul quale la Corte costituzionale non puo' interferire, salvo che per accertare se la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per la decisione di merito, ove cio' non risulti dall'ordinanza di rinvio. (Nella specie, erano state sollevate eccezioni di difetto di interesse e di improcedibilita' della domanda per omesso esperimento preventivo di conciliazione in sede amministrativa: eccezioni che il giudice a quo aveva respinte con sentenza parziale).

Massima n. 794

Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale presuppone l'esistenza di un giudizio (principale) di merito. Perche' ricorra tale presupposto, e' sufficiente che il giudizio di merito, nel corso del quale e' sorta la questione di legittimita' costituzionale, sia stato di fatto instaurato. La Corte costituzionale, data l'indipendenza del giudizio di legittimita' costituzionale dal giudizio di merito, non puo' scendere ad esaminare se quest'ultimo sia stato iniziato in modo proceduralmente regolare.

Massima n. 795

Nessuna norma di legge impone che, per dare ingresso all'azione di legittimita' costituzionale, le questioni pregiudiziali, nel giudizio principale di merito, debbano essere definite con sentenza passata in giudicato. Cfr.: 10/1959 B.

Massima n. 796

Per quanto ampie siano le facolta' delegate al Governo nei singoli casi, con la legge delegata non possono essere dettate norme in contrasto con quelle contenute nella stessa legge di delegazione.

Massima n. 797

La funzione del coordinamento e' quella di armonizzare, secondo criteri di logica e di tecnica giuridica, una serie di norme contenute in uno o piu' testi di legge. Quando gli siano stati conferiti soltanto poteri di coordinamento, non puo' il Governo, con la legge delegata, emanare norme nuove.

Massima n. 798

L'art. 26 del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, con cui dispone che il pagamento della pensione di invalidita' resti totalmente sospeso quando l'avente diritto presti la sua opera alle dipendenze di terzi in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra, e' costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, per il quale, ai titolari di pensione di invalidita' in genere, per il solo fatto che prestino la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, e senza che siano richiesti ulteriori accertamenti, il trattamento di pensione e' ridotto di un quarto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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