Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1958

Corte cost., sent. 30 dicembre 1958, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/1958
Data di deposito
30 dicembre 1958
Data di decisione
18 dicembre 1958
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ernesto Battaglini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:81

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 60 del 27 marzo 1954

Parametri

Massime

Massima n. 713

Come gia' affermato con costanti pronunzie della Corte costituzionale, in conformita', del resto, alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, le commissioni tributarie hanno carattere di organi giurisdizionali. Cfr.: da ultimo, sent. n. 41 dell'1 marzo 1957.

Massima n. 714

E' irrilevante la mancata specificazione nell'ordinanza di rimessione delle disposizioni della legge impugnata, di cui viene denunciata la illegittimita' costituzionale, quando non possa sorgere incertezza sulle norme che si intendono effettivamente sottoporre al giudizio della Corte. (Nella specie, la Corte ha individuato le norme impugnate tenendo presente la intitolazione della legge e il carattere del tutto accessorio e secondario delle disposizioni contenute negli altri tre articoli del testo legislativo).

Massima n. 715

La Costituzione sancisce all'art. 25, secondo comma, il divieto della retroattivita' limitamente alle leggi penali; da questa norma non puo' escludersi la retroattivita' delle leggi finanziarie, anche se e' ben possibile che per tali leggi la retroattivita' determini un contrasto con altri precetti costituzionali. Conforme: sent. n. 118 del 2 luglio 1957.

Massima n. 716

Non e' ipotizzabile alcun contrasto tra una legge tributaria e l'art. 2 Cost. che, nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo e nella richiesta dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta', non contiene alcun riferimento ne' diretto ne' indiretto alla materia tributaria. Egualmente e' da escludere che una legge tributaria si ponga in contrasto con l'art. 23 Cost., il quale si limita a stabilire che qualsiasi prestazione personale o patrimoniale non puo' essere imposta se non in base alla legge. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68 (proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e degli accertamenti da parte della finanza per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio), in riferimento agli artt. 2 e 23 Cost.. Conforme (sul punto riguardante l'art. 2 Cost.): sent. n. 11 del 19 giugno 1956.

Massima n. 717

La Corte costituzionale non puo' esaminare una questione di legittimita' costituzionale in riferimento ad una norma della Costituzione di cui non sia stata denunciata ne' direttamente ne' indirettamente la violazione nell'ordinanza di rinvio del giudice a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 9 luglio 1957 della Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli, sulla legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68, in riferimento alle norme contenute negli artt. 2 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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