Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1958

Corte cost., sent. 30 dicembre 1958, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1958
Data di deposito
30 dicembre 1958
Data di decisione
16 dicembre 1958
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:78

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 929 del 16 settembre 1947
  • legge n. 621 del 17 maggio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 707

Il giudizio emesso dal giudice a quo sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini della risoluzione della controversia di merito, se sorretto da congrua motivazione, non puo' essere sindacato dalla Corte, esatto od inesatto che sia il suo contenuto. (La fattispecie si riferisce ad un giudizio di legittimita' del d.l.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, contenente norme sul massimo impiego di lavoratori agricoli, nel quale il giudice rimettente aveva sollevato la questione del contrasto con i principi costituzionali sulla liberta' di iniziativa economica, sulla proprieta' terriera privata e sulle forme di assistenza, previdenza ed assicurazione dei lavoratori).

Massima n. 708

Nella locuzione "iniziativa economica" dell'art. 41 della Costituzione devono comprendersi le attivita' di operatori non solo dirette a creare e costituire un'azienda, ma anche quelle inerenti alla vita e allo svolgimento di essa, ne' vi e' alcuna regione per non comprendere nel disposto costituzionale le attivita' aziendali, intese in tal senso, proprie del settore dell'agricoltura. Pertanto nell'azienda agricola deve essere impiegata mano d'opera che per numero, qualita', specializzazione, operosita' il conduttore ritenga necessaria e idonea al raggiungimento dei fini economici prefissi.

Massima n. 709

Tra le limitazioni alla liberta' di iniziativa economica previste dall'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione non si possono inquadrare le norme del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947 n. 929 (ratificato con legge 17 maggio 1952 n. 621), che incidono gravemente sulla liberta' dell'imprenditore agricolo immettendo nel complesso equilibrio dell'azienda elementi non richiesti e spesso inidonei. L'obbligo di assunzione di mano d'opera imposto agli imprenditori agricoli da tale decreto, resta estraneo al disposto del terzo comma dell'art. 41 della Costituzione e non puo' inquadrarsi nelle provvidenze di ordine generale da questo previste. Tale obbligo esula altresi' dai fini cui si ispira il principio della funzione sociale della proprieta' privata stabilito dall'art. 42, secondo comma Costituzione, come pure da quello del razionale sfruttamento del suolo e del raggiungimento di equi rapporti sociali di cui all'art. 44 Cost.. Ne' infine puo' inquadrarsi nelle forme di assistenza e previdenza previste dall'art. 38 Cost..

Massima n. 710

L'art. 38 Cost. prevede forme di assistenza e di previdenza che sono poste quale compito e onere della collettivita' e non gia' di singoli o di gruppi e categorie di cittadini. Anche per quanto riguarda la disoccupazione involontaria, le provvidenze in parola devono riportarsi agli schemi di assistenza sociale nel suo significato storico e tecnico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, in riferimento agli articoli 38, 41, 42, 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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