Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1958
Corte cost., sent. 27 giugno 1958, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1958
- Data di deposito
- 27 giugno 1958
- Data di decisione
- 24 giugno 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, disposizioni sulla legge in generale
- art. 26, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- regio decreto n. 330 del 9 aprile 1911
Parametri
Massime
Massima n. 610
Le questioni relative alla compatibilita' di una disposizione legislativa con una norma costituzionale sono sempre questioni di legittimita' costituzionale, di esclusiva competenza della Corte costituzionale, anche se riguardino disposizioni anteriori all'entrata in vigore della norma costituzionale con cui siano incompatibili. Consegue che la Corte ha il potere-dovere di pronunciarsi in ordine alla legittimita' costituzionale delle dette disposizioni, nonostante che il giudice ordinario le abbia ritenuto abrogate per effetto dell'emanazione della norma costituzionale.
Massima n. 611
L'espressione "eccesso di potere", di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, deve essere intesa nel senso di difetto di potere amministrativo e non in quello di difetto di giurisdizione.
Massima n. 612
I provvedimenti della P.A., soprattutto se attinenti a questioni in cui l'Amministrazione stessa sia interessata, devono in mancanza di univoche qualificazioni legislative in senso diverso (quali l'attribuzione ad essi dell'autorita' di cosa giudicata, l'ammissione del ricorso in cassazione e simili), essere ritenuti provvedimenti di natura amministrativa e non giurisdizionale, anche se inerenti ad attribuzioni contenziose. Il perseguimento di fini di giustizia, attraverso procedimenti che assicurino serie garanzie agli interessati, non e' espressione inequivoca di attivita' giurisdizionale, dato che la via della giustizia puo' rappresentare anche un mezzo strumentale per la realizzazione da parte dell'Amministrazione delle proprie finalita' di interesse pubblico.
Massima n. 613
Le decisioni ministeriali in materia di controversie doganali hanno natura amministrativa e non giurisdizionale.
Massima n. 614
L'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, nel limitare il ricorso al Consiglio di Stato avverso le decisioni ministeriali in materia di controversie doganali ai soli casi di "incompetenza o di eccesso di potere", contrasta col precetto dell'art. 113, secondo comma, Cost., in base al quale la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. non puo' essere limitata a particolari mezzi di impugnazione. Pertanto il detto art. 26, secondo comma, e' costituzionalmente illegittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sulla questione proposta con ordinanza dell'Assemblea plenaria del Consiglio di Stato del 25 febbraio 1957:
dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, limitatamente alle "controversie doganali", in riferimento all'articolo 113, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze