Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1958
Corte cost., sent. 8 aprile 1958, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1958
- Data di deposito
- 8 aprile 1958
- Data di decisione
- 1° aprile 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 8, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 13, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 14, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 18, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 27, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 3, legge n. 25 del 19 gennaio 1955
- art. 23, legge n. 25 del 19 gennaio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 592
Per i motivi gia' esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.
Massima n. 593
Gli articoli 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che stabiliscono a carico dei datori di lavoro l'obbligo, penalmente sanzionato, di assumere gli apprendisti per il tramite degli uffici di collocamento, non incidono sui diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Essi, come diretti a disciplinare praticamente la soddisfazione delle esigenze dei lavoratori, specialmente dei piu' giovani, non possono poi essere considerati di ostacolo all'esercizio del diritto al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini dall'art. 4 della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale sollevata in riferimento alle suddette norme costituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dal Pretore di Arzignano con l'ordinanza del 10 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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