Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 16 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:82
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4208 del 28 dicembre 1952
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 8, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 2, comma 1, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 27, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1759 del 28 dicembre 1952
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 422
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 75/57 A, 78/57 A, 79/57 A, 80/57 A e 81/57 A).
Massima n. 423
Ved. sent. n. 67 del 1957 (67/57 D).
Massima n. 424
L'atto di divisione, relativo a terreni soggetti a scorporo per l'attuazione della riforma fondiaria, e' irrilevante e non puo' comunque essere opposto all'Ente di riforma espropriante quando sia stato stipulato successivamente al 15 novembre 1949, data a cui fa riferimento l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione, ai fini della riforma, della consistenza della proprieta' terriera privata. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4208, - che nel determinare la quota da espropriare, non ha tenuto conto dell'atto di divisione stipulato successivamente al 15 novembre 1949 dal soggetto passivo della riforma e dai suoi coerenti - non ha ecceduto dai limiti della delega di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato,
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del 28 giugno 1956 dalla Corte di appello di Napoli, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, in relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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