Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1957

Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/1957
Data di deposito
25 maggio 1957
Data di decisione
16 maggio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:82

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4208 del 28 dicembre 1952
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 8, legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • art. 2, comma 1, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 27, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 4, comma 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1759 del 28 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 422

Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 75/57 A, 78/57 A, 79/57 A, 80/57 A e 81/57 A).

Massima n. 423

Ved. sent. n. 67 del 1957 (67/57 D).

Massima n. 424

L'atto di divisione, relativo a terreni soggetti a scorporo per l'attuazione della riforma fondiaria, e' irrilevante e non puo' comunque essere opposto all'Ente di riforma espropriante quando sia stato stipulato successivamente al 15 novembre 1949, data a cui fa riferimento l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione, ai fini della riforma, della consistenza della proprieta' terriera privata. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4208, - che nel determinare la quota da espropriare, non ha tenuto conto dell'atto di divisione stipulato successivamente al 15 novembre 1949 dal soggetto passivo della riforma e dai suoi coerenti - non ha ecceduto dai limiti della delega di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato,

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del 28 giugno 1956 dalla Corte di appello di Napoli, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, in relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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