Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 16 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:81
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1755 del 3 ottobre 1952
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 420
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 78/57 A, 79/57 A e 80/57 A).
Massima n. 421
Per "consistenza al 15 novembre 1949" della proprieta' terriera privata, ai fini della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve intendersi non soltanto l'estensione, ma anche la qualita' e classe dei terreni. Il "reddito dominicale dell'intera proprieta'" - che costituisce uno dei due termini dai quali si ricava la percentuale di scorporo da applicare alla proprieta' terriera privata per l'attuazione della riforma fondiaria - va determinato sulla base delle tariffe d'estimo in vigore al 1 gennaio 1943 e con riferimento alla consistenza, cioe' all'estensione e alla qualita' e classe dei terreni, stabilizzata al 15 novembre 1949. Il D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1755, che, nel determinare la quota da espropriare, si e' attenuto a siffatti criteri, non ha ecceduto dai limiti della delega di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Montepulciano del 19 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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