Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1957

Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/1957
Data di deposito
25 maggio 1957
Data di decisione
16 maggio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:81

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1755 del 3 ottobre 1952
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 420

Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 78/57 A, 79/57 A e 80/57 A).

Massima n. 421

Per "consistenza al 15 novembre 1949" della proprieta' terriera privata, ai fini della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve intendersi non soltanto l'estensione, ma anche la qualita' e classe dei terreni. Il "reddito dominicale dell'intera proprieta'" - che costituisce uno dei due termini dai quali si ricava la percentuale di scorporo da applicare alla proprieta' terriera privata per l'attuazione della riforma fondiaria - va determinato sulla base delle tariffe d'estimo in vigore al 1 gennaio 1943 e con riferimento alla consistenza, cioe' all'estensione e alla qualita' e classe dei terreni, stabilizzata al 15 novembre 1949. Il D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1755, che, nel determinare la quota da espropriare, si e' attenuto a siffatti criteri, non ha ecceduto dai limiti della delega di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Montepulciano del 19 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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