Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 16 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:80
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1613 del 3 ottobre 1952
- art. 8, legge n. 333 del 18 maggio 1951
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 416
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 75/57 A, 78/57 A e 79/57 A).
Massima n. 417
Per le considerazioni gia' svolte dalla Corte in piu' sentenze, il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale non puo' estendersi a norme diverse o a questioni diverse da quelle rispettivamente impugnate e proposte nell'ordinanza di rinvio.
Massima n. 418
L'espropriazione per l'attuazione della riforma fondiaria puo' aver luogo anche nell'ipotesi di terreno indiviso; in tal caso, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333 l'ente di riforma provvede all'espropriazione del terreno oggetto della comunione fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante al condomino espropriando; e la immissione in possesso, conseguente al provvedimento di esproprio, implica necessariamente una determinazione concreta della quota oggetto della espropriazione mantenuta nei limiti della parte assegnata all'espropriando, al quale deve essere intestato il piano particolareggiato concreto. Non sussiste, d'altro canto, per gli enti di riforma l'obbligo di fissare un termine perche' i condomini provvedano ad iniziare il giudizio di divisione, che lo stesso art. 8 considera come successivo alla espropriazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, in relazione all'art. 8 della legge n. 333 del 1951, del decreto legislativo 3 ottobre 1952, n. 1613 che ha espropriato la quota di terreni indivisi spettante al soggetto passivo della riforma, senza fissare alcun termine per l'inizio della divisione giudiziale.
Massima n. 419
Ai fini dell'attuazione della riforma fondiaria prevista dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e dalla legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative della legge stralcio) l'espropriazione puo' avere per oggetto una quota indivisa e il relativo procedimento non deve svolgersi in contraddittorio con gli altri comproprietari. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo 3 ottobre 1952, n. 1613 che ha espropriato la quota di terreni indivisi, spettante al soggetto passivo della riforma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Nuoro in data 12 luglio 1956 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1613, in relazione all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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