Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1957

Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1957
Data di deposito
25 maggio 1957
Data di decisione
16 maggio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:80

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1613 del 3 ottobre 1952
  • art. 8, legge n. 333 del 18 maggio 1951

Parametri

Massime

Massima n. 416

Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 75/57 A, 78/57 A e 79/57 A).

Massima n. 417

Per le considerazioni gia' svolte dalla Corte in piu' sentenze, il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale non puo' estendersi a norme diverse o a questioni diverse da quelle rispettivamente impugnate e proposte nell'ordinanza di rinvio.

Massima n. 418

L'espropriazione per l'attuazione della riforma fondiaria puo' aver luogo anche nell'ipotesi di terreno indiviso; in tal caso, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333 l'ente di riforma provvede all'espropriazione del terreno oggetto della comunione fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante al condomino espropriando; e la immissione in possesso, conseguente al provvedimento di esproprio, implica necessariamente una determinazione concreta della quota oggetto della espropriazione mantenuta nei limiti della parte assegnata all'espropriando, al quale deve essere intestato il piano particolareggiato concreto. Non sussiste, d'altro canto, per gli enti di riforma l'obbligo di fissare un termine perche' i condomini provvedano ad iniziare il giudizio di divisione, che lo stesso art. 8 considera come successivo alla espropriazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, in relazione all'art. 8 della legge n. 333 del 1951, del decreto legislativo 3 ottobre 1952, n. 1613 che ha espropriato la quota di terreni indivisi spettante al soggetto passivo della riforma, senza fissare alcun termine per l'inizio della divisione giudiziale.

Massima n. 419

Ai fini dell'attuazione della riforma fondiaria prevista dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e dalla legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative della legge stralcio) l'espropriazione puo' avere per oggetto una quota indivisa e il relativo procedimento non deve svolgersi in contraddittorio con gli altri comproprietari. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo 3 ottobre 1952, n. 1613 che ha espropriato la quota di terreni indivisi, spettante al soggetto passivo della riforma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Nuoro in data 12 luglio 1956 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1613, in relazione all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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