Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 16 maggio 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:79
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2080 del 19 novembre 1952
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 413
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 75/57 A e 78/57 A).
Massima n. 414
E' sufficiente la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nell'ordinanza di rimessione, ove risulti che proposte dai convenuti delle eccezioni preliminari di merito, il giudice abbia compiuto anche sulla base di esse l'esame della rilevanza, pervenendo alla conclusione esplicita che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della detta questione. (Nella specie, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, convenuto in giudizio dal privato espropriato, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per effetto di un asserito affievolimento del diritto soggettivo dell'attore, derivante dagli artt. 4 cpv. e 20 legge 21 ottobre 1950, n. 841, e, ancor piu', dalla pubblicazione del piano particolareggiato di esproprio e del decreto di trasferimento, nonche' l'improponibilita' della domanda, preclusa dalla mancata opposizione in termini ai sensi dell'art. 4 legge 12 maggio 1950, n. 230, e, comunque, la sua infondatezza nel merito sulla base di non precisati "calcoli delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alle quote di scorporo"; il Tribunale aveva preso in considerazione dette eccezioni e compiuto anche in base ad esse l'esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 19 novembre 1952, n. 2080, in relazione all'art. 76 Cost., per inosservanza dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione n. 841 del 1950).
Massima n. 415
In base alle disposizioni del Codice civile (artt. 462, 643, 715 e 784), i beni che formano oggetto di testamento o di donazione a favore di un nascituro non concepito sono sottratti alla disponibilita' di chi ne diventera' o ridiventera' titolare qualora si accerti che l'evento della nascita non puo' piu' verificarsi. Ai fini dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria il patrimonio riservato per testamento o per donazione ad un nascituro non concepito dev'essere considerato come un patrimonio a se' stante per quanto concerne l'assoggettabilita' all'esproprio. Il D.P.R. 19 novembre 1952, n. 2080 - col quale sono stati assoggettati ad esproprio di una quota nel loro insieme, come se fossero un solo patrimonio, i terreni di Nicola Ginnari Satriani e quelli riservati al suo primo figlio nascituro in base a testamento di Giuseppe Ginnari Satriani - e' costituzionalmente illegittimo, perche' emesso in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato,
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nella tabella allegata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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