Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 15 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:75
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4269 del 28 dicembre 1952
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 4, comma 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Massime
Massima n. 403
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A e 74/57 A).
Massima n. 404
Le leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila) e 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) stabiliscono, come principio generale, che l'accertamento della consistenza dei patrimoni terrieri privati debba esser fatto con riferimento alla data del 15 novembre 1949. La disposizione dell'art. 4, quarto comma, della legge stralcio: "i terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti" - contiene una deroga al principio generale sopra indicato e non puo' essere percio' applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati -. Alle parole "fino all'entrata in vigore della presente legge" non puo' essere attribuito un significato diverso da quello letterale solo perche' la legge stralcio e' essenzialmente una legge di delegazione, emanata per consentire al Governo di applicare ad altri territori suscettibili di riforma le norme, opportunamente modificate, della legge Sila. Per "entrata in vigore" deve intendersi la data in cui la legge stralcio entro' formalmente in vigore, inserendosi nell'ordinamento giuridico (29 maggio 1950), non la data in cui entrarono in vigore i singoli decreti legislativi, che determinarono i territori suscettibili di riforma, nei quali la legge doveva concretamente applicarsi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269, sollevata per il motivo che tale decreto, essendosi determinata la quota di scorporo senza tener conto di una successione mortis causa a favore di discendenti diretti, apertasi dopo l'entrata in vigore della legge stralcio, ma prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, sarebbe stato emesso in violazione del citato art. 4, comma quarto, della legge stralcio, e quindi oltre i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
Massima n. 405
L'avveramento dei presupposti, di fatto e di diritto, al quale possono essere subordinate la nascita, le modificazioni e la estinzione delle situazioni soggettive attive e passive, regolate da norme giuridiche, non va confuso con l'evento dell'entrata in vigore della legge. Una norma entra in vigore quando si inserisce nell'ordinamento giuridico; e spiega immediatamente la sua efficacia. Se, per l'avveramento di particolari effetti sia necessario il concorso di altri eventi, cio' non significa che la norma entri progressivamente in vigore in tempi diversi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4269, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'art. 1, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, proposta con l'ordinanza 30 maggio 1956 del Tribunale di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra Carrano Maria ved. Norante e Norante Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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