Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1957

Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1957
Data di deposito
25 maggio 1957
Data di decisione
15 maggio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:74

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 24 dicembre 1951
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1481 del 24 dicembre 1951
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1487 del 24 dicembre 1951
  • art. 27, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1470 del 24 dicembre 1951
  • art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 4, comma 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951

Parametri

Massime

Massima n. 396

Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A e 73/57 A).

Massima n. 397

Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale. Conforme: 67/57 A.

Massima n. 398

La legittimita' di un decreto delegato non puo' essere accertata senza aver prima definito i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge di delegazione. Pertanto, la determinazione di tali elementi costituisce uno dei termini del giudizio di legittimita' costituzionale di una legge delegata.

Massima n. 399

La data di emanazione di un decreto legislativo e' quella che risulta dal testo del provvedimento. La data di pubblicazione e' quella del fascicolo dalla Gazzetta Ufficiale e in cui il provvedimento e' inserito. La data in cui la Gazzetta Ufficiale, che reca il testo del provvedimento, viene effettivamente in distribuzione e in vendita e' irrilevante per stabilire se l'attivita' legislativa delegata sia stata svolta nei termini prescritti dalla legge di delegazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali nn. 1478, 1481 e 1487 del 24 dicembre 1951, sollevata per il motivo che il "supplemento" alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951, in cui tali decreti erano inseriti, sarebbe stato messo in distribuzione e in vendita a fine gennaio 1952, cioe' dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Massima n. 400

Entro il termine del 31 dicembre 1951, fissato nello art. 5 della legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230, dovevano essere emanati e pubblicati i decreti legislativi di esproprio, ma non doveva essere anche materialmente eseguito il trapasso dei beni espropriati all'Opera Sila.

Massima n. 401

Le leggi di attuazione della riforma fondiaria vanno considerate separatamente, nonostante i riferimenti materiali ed i punti sostanziali di contatto, costituenti ciascuna di esse un proprio particolare sistema, aderente alle peculiari condizioni fisiche, economiche e sociali della rispettiva zona di applicazione. Conseguentemente, non e' lecito estendere - senza che una norma espressamente lo consenta - le integrazioni o modificazioni delle disposizioni di una legge di riforma alle corrispondenti disposizioni di un'altra. (Nella specie la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che per affermare la inefficacia delle donazioni obnuziali stipulate dopo il 15 novembre 1949, in sede di realizzazione della riforma fondiaria nel comprensorio silano, si potesse invocare l'art. 4, primo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 333, che richiamava l'art. 20 della c.d. legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841).

Massima n. 402

Nel sistema della legge 12 maggio 1950, n. 230 la proprieta' terriera delle persone private - singoli o societa' - che dev'essere presa in considerazione, ai fini dello scorporo, e' quella risultante alla data del 15 novembre 1949. I terreni acquistati per successione a causa di morte da discendenti in linea retta sono invece esclusi dal computo, purche' il trasferimento si sia verificato prima della entrata in vigore della legge. La citata legge, all'art. 27, stabilisce un termine piu' rigoroso per i trasferimenti a titolo gratuito, sanzionandone l'inefficacia se stipulati dopo il 1 gennaio 1948. Il fatto che da questa disposizione siano espressamente eccettuate "le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione", non implica che di tali donazioni, se stipulate dopo il 15 novembre 1949, si possa tener conto per determinare la consistenza della proprieta'. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481 e 1487, sollevata per il motivo che tali decreti - avendo assoggettato allo scorporo terreni donati in contemplazione di matrimonio con atto 18 maggio 1950 - sarebbero stati emessi in violazione dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e quindi oltre i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 5 della stessa legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481, 1487, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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