Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 14 maggio 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:67
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4055 del 28 dicembre 1952
- art. 2, comma 1, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 27, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 376
Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 377
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 60 del 1957 (ved. 60/57 B).
Massima n. 378
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonche' 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/67 A e 66/57 A).
Massima n. 379
La data del 15 novembre 1949, nel sistema delle due leggi concernenti la trasformazione fondiaria ed agraria, n. 230 del 12 maggio 1950 (c.d. legge Sila) e n. 841 del 21 ottobre 1950 (c.d. legge stralcio), costituisce un termine di riferimento sia per l'individuazione dei titolari delle proprieta' soggette all'esproprio, sia per l'accertamento della situazione obiettiva della proprieta' stessa.
Massima n. 380
La materia degli usi civici, per gli interessi di carattere generale che vi si ricollegano e che lo Stato considera meritevoli di speciale tutela, e' regolata secondo i principi del diritto pubblico nella legge 16 giugno 1927, n. 1766. Le conciliazioni delle controversie in materia di usi civici sono regolate anch'esse, nei loro effetti, dalle norme del diritto pubblico. L'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a cui le suddette conciliazioni sono sottoposte (art. 29, ultimo comma, citata legge), rientra nella categoria degli atti di controllo amministrativo con carattere dichiarativo, che conferiscono esecutivita' a negozi gia' perfezionati nei loro elementi costitutivi. Consegue che le predette conciliazioni, anche se redatte secondo schemi privatistici, per la struttura e per i patti che vi sono contenuti, non possono equipararsi agli atti negoziali fra privati, che la legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 dichiara inefficaci nei confronti degli Enti incaricati dell'esproprio se stipulati dopo il 15 novembre 1949. Consegue inoltre che esse sono opponibili a tali Enti, anche se l'approvazione ministeriale sia intervenuta dopo il decreto di esproprio. Deve dichiararsi pertanto costituzionalmente illegittimo - essendo stato emesso in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della legge stessa - il decreto legislativo 28 dicembre 1952, n. 4055, in quanto nella quota di proprieta' terriere espropriate nei confronti della societa' "Il Solco" e' stata compresa anche la zona ceduta al Comune di Civitella Paganico, per liquidazione di usi civici, in virtu' di conciliazione stipulata il 14 febbraio 1945 e approvata dal Ministero dell'agricoltura il 29 dicembre 1952.
Massima n. 381
La disposizione contenuta nell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, richiamata dall'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in virtu' della quale i diritti di uso civico che gravano sui terreni da espropriare vengono trasferiti ad ogni effetto sulla indennita' di espropriazione, e' diretta ad eliminare ogni ostacolo o ritardo nell'attuazione delle indicate leggi sulla riforma fondiaria. Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui, con atto di conciliazione approvato e reso esecutivo dal Ministero dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, i diritti di uso civico siano stati gia' liquidati mediante cessione di una parte dei terreni alla comunita' interessata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza, nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
respinte le eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella quota di proprietà terriera espropriata nei confronti della società "Il Solco", ha compreso anche la zona ceduta al Comune di Civitella Paganico per la liquidazione degli usi civici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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