Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 14 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:66
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1452 del 24 dicembre 1951
- art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 5, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 7, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 4, comma 2, legge n. 1629 del 31 dicembre 1947
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 374
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonche' 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A e 66/57 A).
Massima n. 375
La legge 31 dicembre 1947, n. 1629 e' diretta a promuovere la trasformazione fondiaria ed agraria dell'altipiano silano attraverso l'esecuzione di opere imposte ai proprietari secondo un piano generale di bonifica. La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 2, che esclude dalla trasformazione "i boschi esistenti", e' giustificata dal fine che la legge vuole perseguire e non sancisce un divieto generale di inespropriabilita' dei boschi. La legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila), ha come scopo preminente la formazione di una nuova proprieta' contadina, e, per il raggiungimento di questo scopo, affida all'Opera Sila l'espropriazione, la trasformazione e la ridistribuzione delle terre. Per trasformazione, avuto riguardo alla finalita' della legge, non deve intendersi soltanto quella che muti l'aspetto fisico dei terreni, ma anche quella che dia agli stessi una nuova destinazione economica-sociale. "Suscettibili di trasformazione", secondo l'espressione usata nell'art. 2 della legge devono ritenersi percio' anche i boschi, che possono essere destinati alla formazione di appoderamenti di tipo silvo-pastorale o alla integrazione di appezzamenti destinati a seminativo, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore delegato. Le norme degli articoli 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), e 7 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che pongono limitazioni all'espropriabilita' dei boschi, valgono solo per le zone di riforma ove trova applicazione la legge stralcio e non possono essere considerate come norme integratrici o modificatrici della legge Sila. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, sollevata in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per il motivo che tale decreto, disponendo l'espropriazione di boschi di alta montagna, sarebbe in violazione dell'art. 2 della legge Sila e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 5 della stessa legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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