Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 13 maggio 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:59
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 807 del 31 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 839 del 31 agosto 1951
- art. 20, ultimo co., legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 8, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 9, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 3, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 336
Le c.d. leggi-provvedimento sono suscettibili di sindacato di legittimita' costituzionale. L'accertamento degli eventuali vizi di legittimita' e' demandato alla Corte Costituzionale, mentre l'applicazione al caso concreto delle premesse poste dalla decisione della Corte e' riservata all'autorita' giurisdizionale. La pronunzia della Corte Costituzionale, quando la questione di legittimita' di una legge-provvedimento sia sollevata in via incidentale, non puo' mai esaurire l'oggetto del processo principale, si da non lasciare alcun margine all'attivita' del giudice a quo. Anche quando la Corte dichiara l'illegittimita' di una legge-provvedimento, dedotta come causa petendi della domanda nel processo principale, la decisione sul petitum della domanda resta di competenza del giudice a quo. La pronuncia della Corte si pone, anche in questo caso, come la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, che deve verificare un fenomeno processuale simile a quello che consegue a una decisione di cassazione senza rinvio. (Specie in cui era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale di decreti-legislativi di esproprio, emessi in base alle leggi sulla riforma fondiaria).
Massima n. 337
Ai sensi degli articoli 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative ed integrative della legge stralcio), non possono essere tenuti a calcolo, per la determinazione del carico fondiario suscettibile di scorporo, i terreni alienati, entro il 28 ottobre 1950, in base alle disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144) sulla piccola proprieta' contadina. Pertanto, i decreti presidenziali, nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, che non hanno fatte salve, in sede di determinazione della quota di scorporo, le alienazioni poste in essere entro il suddetto termine del 28 ottobre 1950 e in base alla legge sulla piccola proprieta' contadina, sono costituzionalmente illegittimi, per aver ecceduto dai limiti della delega fatta al Governo con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, violando cosi' gli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Massima n. 338
La illegittimita' costituzionale per eccesso di delega delle leggi-provvedimento delegate si presenta con aspetti diversi da quelli dei normali atti legislativi (leggi-norme) viziati da illegittimita' costituzionale per egual ragione, spiegabili per le caratteristiche di questa eccezionale fattispecie (decreti di scorporo nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, costituzionalmente illegittimi per aver ecceduto dai limiti della delega fatta al Governo con la legge 21 ottobre 1950, n. 841).
Massima n. 339
Per avvalersi dei benefici previsti negli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (conservazione di un terzo dei terreni oggetto dell'esproprio, con obbligo di esecuzione diretta delle opere di trasformazione), il soggetto passivo della riforma fondiaria deve farne domanda nei termini previsti dal citato art. 9. La presentazione della domanda non e' condizionata all'adempimento, da parte dell'Ente di riforma di formalita' che debbono precedere l'emanazione del decreto di esproprio. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, sollevata per il motivo che tali decreti sarebbero stati emessi senza che l'Ente avesse preventivamente comunicato agli interessati quali sarebbero stati i terreni oggetto dell'esproprio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato,
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la costituzione della piccola proprietà contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale concernenti gli stessi decreti in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e negli artt. 3, 4, 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, proposte con la ordinanza 15 marzo 1956 della Corte di cassazione, Sezioni unite civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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