Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1957
Corte cost., sent. 17 aprile 1957, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1957
- Data di deposito
- 17 aprile 1957
- Data di decisione
- 13 aprile 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:58
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 16 gennaio 1957
- art. 1, legge della Regione siciliana del 16 gennaio 1957
- art. 3, legge della Regione siciliana del 16 gennaio 1957
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 26 febbraio 1948
- art. 116, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 27, statuto regione Sicilia
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 39, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 17, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 19, legge n. 703 del 2 luglio 1952
- art. 36, statuto regione Sicilia n. 2
Massime
Massima n. 329
Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 B). Conformi: 44/57 A, 51/57 A e 52/57 A.
Massima n. 330
Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 D). Conformi: 44/57 A, 51/57 B e 52/57 B.
Massima n. 331
L'assorbimento della competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana non e' avvenuto in virtu' di una modifica dello Statuto, ma ipso iure per incompatibilita' con la Costituzione e al momento dell'entrata in vigore di questa, che ha operato l'inserimento dello Statuto nel nuovo ordinamento costituzionale. Non e' pertanto invocabile l'inosservanza della procedura stabilita nel secondo comma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, riguardante il procedimento preventivo richiesto dall'art. 127 Cost.. Conforme: sent. n. 38 del 1957.
Massima n. 332
Ved. sent. n. 52 del 1957 (52/57 C). Conforme: 9/57 C e 12/57 D.
Massima n. 333
Ammessa l'esistenza del principio delle esenzioni fiscali nel sistema tributario generale e nella legge sulla finanza locale, deve riconoscersi alla Regione Sicilia il potere di emanare leggi di esenzione da tributi erariali; l'esercizio di tale potere e' pero' subordinato all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, nella sfera delle esenzioni, e con riguardo al singolo tributo. La Regione puo' pertanto disporre nuove esenzioni, purche' trovino riscontro in un tipo di esenzione previsto dalle leggi statali e rispondano ad un interesse regionale.
Massima n. 334
Le esenzioni fiscali per i tributi erariali e per quelli locali sono giustificate da circostanze di carattere eccezionale. Se fatte sul piano nazionale devono rispondere alla necessita' di tutelare situazioni che interessano l'intera popolazione dello Stato; se limitate a determinate zone del territorio, devono rispondere a particolari esigenze locali. La Regione siciliana puo' emanare leggi di esenzioni tributarie; ma tali esenzioni oltre a rispondere ad un interesse regionale devono trovar riscontro in un tipo di esenzione previsto dalle leggi dello Stato. La legge approvata il 16 gennaio 1957 dall'Assemblea regionale siciliana, contenente "agevolazioni fiscali per la messa in opera di materiali da costruzione nei loculi dei cimiteri", mentre non risponde ad un particolare interesse regionale, non trova riscontro in nessun tipo di esenzione previste dalle leggi statali cui possa farsi riferimento. Gli artt. 1 e 2 della legge indicata sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi. Conforme: 113/57 C, 117/57 E.
Massima n. 335
Il potere di comminare sanzioni penali e' riservato esclusivamente allo Stato per cui e' precluso alle regioni emanare norme penali ovvero rinviare a norme penali contenute in leggi statali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge regionale siciliana approvata il 16 gennaio 1957, perche' punisce le irregolarita' relative alla denuncia per le esenzioni dall'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di loculi e sepolture, aventi i caratteri di cappelle o monumenti, con le pene dell'ammenda comminate dall'art. 61 del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 19 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) respinge l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione siciliana;
2) dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata nel gennaio 1957 dall'Assemblea regionale siciliana, contenente agevolazioni fiscali per la messa in opera di materiale da costruzione nei cimiteri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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