Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1957
Corte cost., sent. 17 aprile 1957, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1957
- Data di deposito
- 17 aprile 1957
- Data di decisione
- 10 aprile 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:54
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 8 luglio 1924
- art. 2, regio decreto n. 1792 del 10 maggio 1923
- art. 2, comma 2, regio decreto n. 1792 del 10 maggio 1923
Parametri
- art. 70, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge costituzionale n. 87
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 315
La Corte Costituzionale e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi delegate anteriori alla Costituzione, e tale sindacato - pur muovendo dai principi fondamentali espressi negli artt. 70 e 77, primo comma, Cost. - deve tendere ad accertare l'esistenza di due condizioni: a-) una delega legislativa; b-) il rispetto dei limiti in essa delega segnati. Da cio' consegue che non si puo' richiedere negli atti introduttivi delle controversie concernenti dette leggi la indicazione di precise norme dell'attuale Costituzione che sarebbero state violate. Conforme: 37/57 A.
Massima n. 316
I testi unici possono distinguersi in due categorie: quelli che per la loro formazione non richiedono esercizio di potesta' legislativa delegata e quelli che sono vere e proprie leggi delegate. Per stabilire a quale delle due categorie appartenga un determinato testo unico occorre riferirsi alla norma in base alla quale il testo unico e' stato emanato. Se la norma contiene una delega legislativa, il Governo ha facolta' di modificare, integrare e coordinare le disposizioni vigenti e il testo unico e' una vera e propria legge delegata. Se la norma contiene una semplice autorizzazione, il testo unico e' di mera compilazione e si concreta in un atto amministrativo, mentre la forza di legge delle singole norme resta ancorata alle leggi dalle quali le norme stesse sono tratte.
Massima n. 317
La formula "il Ministro delle finanze e' autorizzato a provvedere al coordinamento e pubblicazione dei testi unici", usata nell'art. 2 secondo comma del R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1792, senza alcun accenno al potere di modificare ed integrare le norme vigenti, non esprime la volonta' di conferire una delega legislativa. In conseguenza con l'articolo citato non vi e' stata subdelegazione di poteri legislativi da parte del Governo al Ministro. Sulla base del sistema vigente nel tempo in cui quella norma fu emanata (1923) ed in cui il testo unico fu pubblicato (1924), non puo' ritenersi illegittima, per la natura amministrativa del testo, l'autorizzazione data dal Governo al Ministro, quale organo preposto a quel determinato ramo della pubblica amministrazione.
Massima n. 318
L'illegittimita' di un atto amministrativo, emanato senza il preventivo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, non puo' essere denunziata alla Corte costituzionale, chiamata a giudicare della legittimita' delle leggi e degli atti aventi forza di legge. (Specie in cui era stata sollevata - anche per la mancata audizione del Consiglio di Stato - la questione di legittimita' costituzionale del testo unico sull'imposta di fabbricazione degli spiriti, ritenuto dalla Corte atto amministrativo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe, respinta ogni altra eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 del R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1792;
2) dichiara improponibile la questione di legittimità costituzionale del D.M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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