Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1957
Corte cost., sent. 17 aprile 1957, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1957
- Data di deposito
- 17 aprile 1957
- Data di decisione
- 9 aprile 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 13, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- legge n. 1092 del 6 luglio 1939
- art. 27, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- legge n. 358 del 9 aprile 1931
- art. 21, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 27, comma 2, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 21, legge n. 246 del 29 aprile 1949
- art. 27, comma 2, legge n. 246 del 29 aprile 1949
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 27, legge costituzionale n. 87
- art. 27, legge n. 87
Massime
Massima n. 311
Non sussiste correlazione alcuna, stante la netta diversita' di oggetto, tra gli artt. 8, 13 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sulla disciplina del collocamento al lavoro e le leggi 9 aprile 1931, n. 358 e 6 luglio 1939, n. 1092, riguardanti l'una la regolamentazione e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna, l'altra i provvedimenti contro l'urbanesimo.
Massima n. 312
Un collegamento tra norme direttamente impugnate per illegittimita' ed altre disposizioni legislative puo' essere stabilito solo nell'ipotesi prevista dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cioe' allorche' queste ultime sono tali che la loro illegittimita' deriva come conseguenza della dichiarata illegittimita' delle prime.
Massima n. 313
Le norme degli articoli 8, 13 e 27, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'assunzione obbligatoria dei lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, non ledono i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, ne' i principi della pari dignita' sociale e dell'eguaglianza di cittadini davanti alla legge, dichiarati dall'art. 3. Tali norme rientrano nel sistema delle disposizioni con cui lo Stato, nell'interesse dei lavoratori, provvede a disciplinare praticamente la soddisfazione delle loro esigenze, e non sono percio' in contrasto, ma in armonia con l'art. 4 della Costituzione, il quale stabilisce che la Repubblica, nel riconoscere, a tutti i cittadini il diritto al lavoro "promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto". L'obbligo della iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento della propria residenza, fondato sulla necessita' di regolare le possibilita' concrete di assunzione al lavoro non incide in se' e per se' sulla liberta' di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, garantita in via generale dall'articolo 16 della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei citati articoli 8, 13 e 27, secondo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Massima n. 314
L'obbligo dei datori di lavoro - sancito dall'articolo 21 e sanzionato penalmente dall'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 - di comunicare agli uffici di collocamento entro cinque giorni il nome e la qualifica dei dipendenti coi quali per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ha la finalita' di individuare tempestivamente la posizione dei lavoratori, serve a far conoscere all'ufficio di collocamento l'eventuale esistenza di posti lavorativi da occupare e tende a determinare gli elementi dai quali e' resa nota la disoccupazione locale. Le norme relative a tale obbligo rientrano nella disciplina generale dell'avviamento al lavoro e sono ispirate in modo evidente all'interesse dei lavoratori e alla tutela dei diritti ad essi garantiti dalla Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli indicati articoli 21 e 27, terzo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi indicati in epigrafe,
dichiara non fondata la questione proposta con le ordinanze del Tribunale di Salerno del 25 luglio 1956 e del Pretore di Galatina del 23 novembre 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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