Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1957

Corte cost., sent. 13 aprile 1957, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1957
Data di deposito
13 aprile 1957
Data di decisione
9 aprile 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:52

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Siciliana del 18 gennaio 1957
  • legge della Regione siciliana del 18 gennaio 1957
  • art. 5, legge della Regione siciliana del 18 gennaio 1957
  • art. 4, legge della Regione siciliana del 18 gennaio 1957
  • art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 14 aprile 1948
  • legge n. 1379 del 22 dicembre 1951

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 25, statuto regione Sicilia
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 1, legge n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 127, Costituzione
  • art. 27, statuto regione Sicilia
  • art. 28, statuto regione Sicilia
  • art. 116, Costituzione
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 26 febbraio 1948
  • art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 38, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 40, statuto regione Sicilia
  • art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia n. 2

Massime

Massima n. 303

Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 B). Conformi: 44/57 A e 51/57 A.

Massima n. 304

Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 B). Conformi: 44/57 A e 51/57 B.

Massima n. 305

Fino a quando la materia non sara' compiutamente disciplinata, la Regione Sicilia ha potesta' normativa, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, non soltanto per i "tributi propri" ma anche per i tributi erariali; tale potesta' tuttavia non ha carattere esclusivo ma concorrente o sussidiario, di modo che deve rispettare non solo le leggi dello Stato, secondo il disposto dell'art. 17 prima parte dello Statuto. Inoltre la legislazione regionale siciliana in materia tributaria va subordinata all'esigenza, fondamentale per l'economia e per l'eguaglianza di tutti i cittadini, che l'obbligazione tributaria si ricolleghi ad un sistema unitario in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo. Essa pertanto deve essere coordinata con la finanza dello Stato e degli enti locali, affinche' non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Cfr. sentt. nn. 9 e 12 del 1957 (9/57 C e 12/57 D).

Massima n. 306

Il riconoscimento generico della potesta' normativa ed amministrativa della regione non importa il trasferimento automatico delle corrispondenti funzioni ed organi dello Stato all'organizzazione amministrativa della regione, senza che siano intervenute al riguardo esplicite disposizioni legislative. La materia della riscossione dei tributi di spettanza della Regione Sicilia e' di quelle in ordine alle quali al generico riconoscimento della potesta' normativa regionale, in base all'art. 36 dello Statuto siciliano, e' seguito, con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, l'effettivo trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative. In conseguenza di questo trasferimento la Regione e' subentrata nella posizione giuridica dello Stato nei confronti degli organi amministrativi incaricati del servizio di riscossione (legge reg. 1 luglio 1947, n. 2, art. 3). Cfr. sentt. nn. 9, 11, 13, 14, 18 e 19 del 1957, sulla prima parte.

Massima n. 307

Alla Regione siciliana spetta la facolta' di disciplinare la materia amministrativa della riscossione dei tributi statali; nonche' il potere di organizzare, nel modo che ritenga piu' funzionale i servizi di riscossione ad essa affidati. Sfugge al sindacato della Corte costituzionale, perche' non apprezzabile sul piano della legittimita' costituzionale, quanto attiene alla scelta dei mezzi tecnici per l'organizzazione dei servizi stessi. Pertanto sono sottratte ad ogni censura di incostituzionalita' le norme contenute nella legge regionale siciliana, approvata il 18 gennaio 1957, recante "provvedimenti in materia di riscossione di diritti erariali", nella parte in cui esse prevedono che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, e riparto tra i comuni interessati di determinati diritti erariali, nel territorio della Regione, sia affidato alle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione ad un istituto di diritto pubblico o ad un ente particolarmente attrezzato. Tale affidamento non contrasta con i principi ed interessi generali dello Stato e, piu' specificamente, con i principi della legislazione statale sulla riscossione dei tributi. La legislazione tributaria non e' ispirata al principio che l'imposta debba essere riscossa a mezzo degli stessi organi dell'ente titolare del diritto d'imposta.

Massima n. 308

Per l'art. 20 dello Statuto siciliano la Regione, nelle materie in cui e' titolare del potere normativo, esercita la funzione amministrativa.

Massima n. 309

Nella funzione amministrativa spettante alla Regione siciliana in materia di tributi erariali e' ricompresa istituzionalmente sia la potesta' di polizia tributaria, sia il potere di vigilanza sulle attivita' degli enti che esercitano funzioni di interesse pubblico. La forma di controllo prescelto e l'organizzazione del suo funzionamento sono rimesse alla scelta della Regione secondo esigenze tecniche e pratiche che essa sola e' libera di apprezzare. A norma dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione - legge non impugnata dallo Stato e gia' in vigore all'atto dell'emanazione del D.P.R. 12 aprile 1948 n. 507, che ha regolato il passaggio dallo Stato alla Regione della potesta' amministrativa in materia di riscossione di tributi erariali - la Regione siciliana, puo' disporre, per il controllo ispettivo in materia tributaria, di personale statale. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale siciliana, approvata il 18 gennaio 1957, nella parte in cui prevedono la competenza dei funzionari dell'Assessorato per le finanze ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni sui diritti erariali relativi ai pubblici spettacoli e la facolta' di demandare il controllo ispettivo sulla riscossione oltre che a funzionari dell'Assessorato anche ad un ispettore delle tasse e imposte indirette sugli affari, non violano gli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Massima n. 310

Il potere di riscossione dei diritti erariali sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici spetta esclusivamente allo Stato e non anche alla Regione siciliana, trattandosi di una imposta di lotteria, a regime di monopolio, non separabile nella sua liquidazione e riscossione. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana approvata il 18 gennaio 1957, recante "provvedimenti in materia di riscossione di diritti erariali", nella parte che si riferisce alla imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) respinge la eccezione di incompetenza della Corte sollevata dalla difesa della Regione siciliana;

2) respinge le eccezioni di improponibilità e inammissibilità sollevate dalla stessa difesa;

3) in parziale accoglimento del ricorso, e in riferimento alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana approvata il 18 gennaio 1957, recante provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali, nella parte che si riferisce alla imposta unica sui giuochi di abilità e sul concorsi pronostici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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