Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1957
Corte cost., sent. 13 aprile 1957, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1957
- Data di deposito
- 13 aprile 1957
- Data di decisione
- 8 aprile 1957
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:51
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
- art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
- art. 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 116, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 26 febbraio 1948
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 27, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett.f, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.o, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.p, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 299
L'unicita' della giurisdizione costituzionale risultante dal carattere unitario dello Stato, dalla rigidezza della Costituzione, dall'art. 134 Cost. e dalle leggi costituzionali ed ordinarie richiamate dal successivo art. 137, conferisce alla Corte Costituzionale pienezza ed esclusivita' di competenza per tutti i giudizi di legittimita' (costituzionale) delle leggi statali o regionali ed i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o tra Regioni. Pertanto, essa e' competente anche a conoscere in via principale dei giudizi di legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane. Conforme: 38/57 A.
Massima n. 300
Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 D). Conforme: 44/57 A.
Massima n. 301
Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, relative al collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi presso l'amministrazione centrale e periferica della Regione e presso enti pubblici da essa dipendenti o vigilati, costituiscono legittimo esercizio della potesta' legislativa attribuita alla Regione stessa dall'art. 14, lettere o, p, q dello Statuto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1, sollevata in riferimento all'art. 17, lett. f dello Statuto.
Massima n. 302
Nella disposizione dell'art. 17 lett. f dello Statuto siciliano puo' ritenersi compresa la competenza della Regione a dettare norme per favorire il collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di commissioni, non gia' la competenza a dettare norme che limitano la liberta' dei privati, imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di dipendenti. Sono percio' costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, dei quali il primo sancisce l'obbligo delle aziende private di assumere centralinisti ciechi alle proprie dipendenze; il secondo, richiamando per le inadempienze alla detta legge "le vigenti leggi sull'assunzione obbligatoria" commina sanzioni penali per l'inosservanza di tale obbligo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
1) respinge la eccezione di difetto di giurisdizione della Corte sollevata dalla difesa della Regione siciliana;
2) respinge le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità sollevate dalla stessa difesa;
3) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 22 gennaio 1957, concernente il "collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche e private", in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione e all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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