Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1957

Corte cost., sent. 13 aprile 1957, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1957
Data di deposito
13 aprile 1957
Data di decisione
8 aprile 1957
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:51

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
  • art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
  • art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
  • art. 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957

Parametri

  • art. 127, Costituzione
  • art. 134, Costituzione
  • art. 25, statuto regione Sicilia
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 116, Costituzione
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 26 febbraio 1948
  • art. 28, statuto regione Sicilia
  • art. 27, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett.f, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.o, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.p, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 299

L'unicita' della giurisdizione costituzionale risultante dal carattere unitario dello Stato, dalla rigidezza della Costituzione, dall'art. 134 Cost. e dalle leggi costituzionali ed ordinarie richiamate dal successivo art. 137, conferisce alla Corte Costituzionale pienezza ed esclusivita' di competenza per tutti i giudizi di legittimita' (costituzionale) delle leggi statali o regionali ed i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o tra Regioni. Pertanto, essa e' competente anche a conoscere in via principale dei giudizi di legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane. Conforme: 38/57 A.

Massima n. 300

Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 D). Conforme: 44/57 A.

Massima n. 301

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, relative al collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi presso l'amministrazione centrale e periferica della Regione e presso enti pubblici da essa dipendenti o vigilati, costituiscono legittimo esercizio della potesta' legislativa attribuita alla Regione stessa dall'art. 14, lettere o, p, q dello Statuto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1, sollevata in riferimento all'art. 17, lett. f dello Statuto.

Massima n. 302

Nella disposizione dell'art. 17 lett. f dello Statuto siciliano puo' ritenersi compresa la competenza della Regione a dettare norme per favorire il collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di commissioni, non gia' la competenza a dettare norme che limitano la liberta' dei privati, imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di dipendenti. Sono percio' costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata il 22 gennaio 1957, dei quali il primo sancisce l'obbligo delle aziende private di assumere centralinisti ciechi alle proprie dipendenze; il secondo, richiamando per le inadempienze alla detta legge "le vigenti leggi sull'assunzione obbligatoria" commina sanzioni penali per l'inosservanza di tale obbligo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

1) respinge la eccezione di difetto di giurisdizione della Corte sollevata dalla difesa della Regione siciliana;

2) respinge le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità sollevate dalla stessa difesa;

3) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 22 gennaio 1957, concernente il "collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche e private", in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione e all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze