Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1957

Corte cost., sent. 13 aprile 1957, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1957
Data di deposito
13 aprile 1957
Data di decisione
5 aprile 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ernesto Battaglini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 8 agosto 1955
  • art. 20, legge n. 517 del 18 giugno 1955
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 8 agosto 1956

Parametri

Massime

Massima n. 295

Non rileva la mancata indicazione numerica dell'articolo della Costituzione che si assume violato se nell'ordinanza e' chiaramente ed univocamente indicata nel suo contenuto la disposizione costituzionale cui si e' inteso riferirsi. (Nella specie, l'ordinanza di rimessione conteneva un esplicito richiamo all'eccesso dai limiti della delega legislativa, senza pero' menzionare gli artt. 76 e 77 Cost.).

Massima n. 296

E' ammissibile la denuncia di illegittimita' costituzionale della legge delegata, in quanto l'art. 76 della Costituzione non rimane estraneo alla disciplina del rapporto tra organo delegato e, sia il precetto costituzionale dell'art. 76, sia la norma delegante, costituiscono la fonte da cui trae legittimazione costituzionale la legge delegata. V. Sent. n. 16 del 19 gennaio 1957.

Massima n. 297

La legge 18 giugno 1955, n. 517, nel modificare l'articolo 169 del Codice di procedura penale, ha inteso circondare di particolari cautele la prima notificazione all'imputato non detenuto, prescrivendo che, se tale notificazione viene eseguita mediante consegna al portiere o mediante deposito alla casa comunale ed affissione alla porta esterna della casa di abitazione, l'ufficiale giudiziario deve darne avviso all'imputato con lettera raccomandata e, nel primo caso, deve farsi anche rilasciare dal portiere la ricevuta dell'atto. L'art. 4 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, contenente norme di attuazione e di coordinamento della citata legge 18 giugno 1955, n. 517, e' diretto ad evitare che il rinvio alle forme prescritte dall'art. 169 del Codice di procedura penale - contenuto nell'art. 175 dello stesso codice per le notificazioni a persone diverse dall'imputato - s'intenda automaticamente esteso alle nuove forme introdotte dalla legge a garanzia dell'imputato. Poiche' lo scopo delle norme di coordinamento e' quello di eliminare discrepanze, antinomie ed incongruenze fra le leggi a cui si riferiscono, e non vi sarebbe stato motivo di circondare delle stesse cautele prescritte per l'imputato le notificazioni ad altri soggetti processuali, la disposizione del citato articolo 4 rientra nei limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'articolo 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, ed e' quindi infondata la questione della sua legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con una unica sentenza sui giudizi riuniti indicati in epigrafe:

1) respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;

2) dichiara non fondata la questione, sollevata dal Tribunale di Napoli con le ordinanze 20 e 28 giugno 1956, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 4 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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