Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1957

Corte cost., sent. 11 marzo 1957, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1957
Data di deposito
11 marzo 1957
Data di decisione
1° marzo 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 22, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 23, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 24, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 25, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 26, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 27, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 28, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 29, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 30, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 31, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 32, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 1, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 2, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 3, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 4, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 5, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 6, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 7, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 8, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 9, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937

Parametri

Massime

Massima n. 270

Il principio della unita' della giurisdizione, di cui all'art. 102, comma primo, Cost., sta ad indicare, secondo la lettera e lo spirito della disposizione, che la funzione giurisdizionale dev'essere esercitata, salve le eccezioni introdotte nella stessa Costituzione, dai magistrati ordinari. Alla luce di questo principio dev'essere inteso anche l'altro, di cui al comma secondo dell'art. 102, per il quale non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo, per determinate materie, sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari.

Massima n. 271

Dagli artt. 103 e 111 della Costituzione, nonche' dalla VI disposizione transitoria, si evince la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali all'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, nonche' la precisa volonta' dei costituenti di demandare al legislatore ordinario di procedere alla loro revisione gradualmente, in tempi diversi. Il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, fissato dalla citata disposizione transitoria per questa opera di revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti, ha pero' solo carattere ordinatorio essendosi affidata alla valutazione discrezionale del Parlamento, destinatario dell'obbligo, la scelta del momento per procedervi.

Massima n. 272

Nel campo dell'attivita' amministrativa, e maggiormente nel campo costituzionale, salvo i casi in cui il termine sia in modo tassativo stabilito dalla legge, il decorso del termine, anche se apparentemente perentorio, non fa cessare il potere-dovere dell'organo cui ne spetta l'esercizio, di dare adempimento alle prescrizioni di legge. I termini posti all'attivita' di Parlamento, per la particolare natura e la posizione del destinatario dell'obbligo, non possono essere mai ritenuti perentori, dato il potere squisitamente discrezionale, perche' di carattere politico, della scelta del momento in cui il Parlamento ritiene di dover provvedere e anche in considerazione della singolare complessita' dell'opera legislativa.

Massima n. 273

Stante il carattere non perentorio (ved. precedenti massime B e C) del termine stabilito dalla VI disp. trans. della Costituzione per la revisione delle preesistenti giurisdizioni speciali, va dichiarata non fondata, per quanto riguarda le commissioni tributarie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 102 e alla VI disp. trans. Cost., nei confronti degli artt. da 22 a 32 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (concernente la riforma degli ordinamenti tributari) e degli artt. da 1 a 10 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (norme relative alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette e indirette sugli affari), in base all'assunto che, essendo decorso il previsto quinquennio senza che si fosse operata la loro revisione, ne fosse venuta meno la legittimita' costituzionale. E' quindi da escludere che per effetto della decorrenza del suddetto termine, le funzioni delle commissioni tributarie siano cessate, e che sia cessata la potesta' del Parlamento di procedere alla loro revisione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondata la questione proposta con le ordinanze in data 18 giugno 1956 della Commissione distrettuale delle imposte di Como sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli dal 22 al 32 del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, concernente la riforma degli ordinamenti tributari, e degli articoli dal 1 al 10 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, recante le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, in riferimento all'art. 102 ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI.

Testo integrale

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