Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1957
Corte cost., sent. 9 marzo 1957, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1957
- Data di deposito
- 9 marzo 1957
- Data di decisione
- 27 febbraio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:38
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Siciliana del 5 ottobre 1956
- art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 5 ottobre 1956
- art. 5, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 5 ottobre 1956
- art. 5, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 5 ottobre 1956
- art. 5, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 5 ottobre 1956
- art. 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 5 ottobre 1956
- legge della Regione siciliana n. 40 del 30 giugno 1956
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 47 del 13 settembre 1956
- art. 80, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 53, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 82, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 79, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 48, lett.g, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- art. 67, legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
- legge della Regione siciliana del 5 ottobre 1956
- legge della Regione siciliana n. 54 del 1° ottobre 1956
Parametri
- art. 17, lett.f, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 127, ultimo co., Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 7, disp.trans, Costituzione
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 116, Costituzione
- art. 27, statuto regione Sicilia
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 29, statuto regione Sicilia
- art. 30, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 258
Nella materia riguardante l'assistenza sociale, attribuita dall'art. 17, lett. f dello Statuto alla competenza legislativa concorrente della Regione siciliana, e' compresa anche quella relativa alla disciplina del collocamento della mano d'opera; funzione questa che ha lo scopo essenziale e preminente di assistere i lavoratori specialmente nel periodo critico della disoccupazione. Conforme: 57/57 B.
Massima n. 259
La pubblicazione delle liste di collocamento, diretta ad assicurare un maggior rigore nella compilazione delle stesse ed una piu' efficace tutela degli interessi dei lavoratori, non viola principi o interessi generali affermati dalla legislazione statale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale siciliana approvata il 5 ottobre 1956 e recante "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati", sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione.
Massima n. 260
La Regione siciliana non puo', nella sua limitata potesta' legislativa, attribuitale dall'art. 17 dello Statuto, emanare norme che si fondino su leggi statali abrogate. Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale siciliana approvata il 5 ottobre 1956, che reca "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati" sono costituzionalmente illegittime, perche' disciplinano la nomina dei "coadiutori" comunali per il collocamento, gia' previsti dall'ultimo comma dello art. 26 della legge statale 29 aprile 1949, n. 264, e che ora sono stati sostituiti dai "corrispondenti", ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 562.
Massima n. 261
L'art. 26 della legge statale 29 aprile 1949, n. 264, affida alla valutazione discrezionale del Ministro del lavoro l'istituzione nei Comuni di commissioni per il collocamento. La legge regionale siciliana approvata il 5 ottobre 1956, che reca "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati", ha interpretato e soddisfatto particolari esigenze locali, ma si e' tenuta nei limiti dei principi e degli interessi cui si informa la legislazione statale, disponendo, nell'art. 6, che in tutti i Comuni della Regione, indistintamente, debba essere istituita una commissione per il collocamento. Lo stesso art. 6 della legge regionale, stabilendo che le commissioni di collocamento siano composte da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, non solo rispetta il principio che la prevalenza numerica sia assegnata ai rappresentanti dei lavoratori, ma si uniforma in pieno alla legge statale 29 aprile 1949, n. 264, che nel primo comma dello art. 26 (ritornato in vigore dopo l'abrogazione della legge 21 agosto 1949, n. 586, per effetto della legge 16 maggio 1956, n. 562) fissa pure in quattro il numero dei rappresentanti dei lavoratori. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6 della legge regionale, sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Sicilia.
Massima n. 250
Il legislatore costituente, adoperando la medesima espressione ("questione di legittimita' costituzionale") e per i giudizi sorti in via incidentale e per quelli introdotti mediante ricorso dello Stato o della Regione, ha voluto ricomprendere questi giudizi, pur con le loro particolarita' processuali, sotto un'unica categoria. Percio' la competenza a conoscere delle questioni di legittimita' delle leggi regionali, di cui e' parola nell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, e' una semplice specificazione della competenza genericamente attribuita alla Corte dal successivo art. 134.
Massima n. 251
La Corte costituzionale e' competente a conoscere in via principale dei giudizi di legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane. La competenza dell'Alta Corte della Regione siciliana e' stata travolta dalla Costituzione; essa era competenza provvisoria (non speciale) ai sensi della VII disp. trans. della Costituzione, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte costituzionale.
Massima n. 252
La competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana e' venuta meno anche rispetto alle controversie di costituzionalita' dei regolamenti dello Stato (di cui all'art. 25 dello Statuto siciliano), che rientrano, come specie particolare, nel piu' ampio genere dei conflitti di attribuzione.
Massima n. 253
Le norme che regolano i modi e i termini per la proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale non sono necessariamente collegate con le norme relative all'organo competente per tale giudizio: possono conservare validita' ed efficacia, se la competenza viene attribuita ad un organo diverso da quello originariamente istituito. La Costituzione ha abrogato le norme dello Statuto siciliano sulla competenza dell'Alta Corte, ma non anche le norme dello stesso Statuto che regolano la proposizione dei giudizi di legittimita' costituzionale. L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimita' - il Commissario dello Stato - e i brevi termini stabiliti per l'impugnazione delle leggi regionali ben possono inserirsi nelle "particolari forme e condizioni di autonomia" accordate alla Regione siciliana a norma dell'art. 116 della Costituzione. Pertanto le leggi regionali siciliane devono essere impugnate dal Commissario dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale nei termini prescritti dall'art. 28 dello Statuto della Regione.
Massima n. 254
Il ricorso dello Stato contro la legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, recante "provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata", e' inammissibile, sia perche' proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri invece che dal Commissario dello Stato, sia perche' notificato il 23 luglio 1956 al Presidente della Giunta regionale, quando la legge era stata gia' promulgata e pubblicata.
Massima n. 255
Il ricorso dello Stato, notificato il 23 luglio 1956 al Presidente della Giunta regionale contro la legge siciliana intitolata "Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali" e' inammissibile, sia perche' proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, invece che dal Commissario dello Stato, sia perche' notificato oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione al commissario dello Stato, dell'approvazione della legge. (L'approvazione era stata comunicata al Commissario il 9 luglio 1956). E' inammissibile, per gli stessi motivi, il successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 29 settembre 1956 al Presidente della Giunta regionale, contro la medesima legge, che frattanto era stata anche promulgata e pubblicata. (Promulgata il 13 settembre 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 15 successivo).
Massima n. 256
Il ricorso del Commissario dello Stato contro la legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, sulla "disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie nella Regione", e' inammissibile, perche' notificato al Presidente della Giunta regionale il 2 novembre 1956, quando la legge era stata gia' promulgata e pubblicata. Il motivo di inammissibilita' non vien meno per il fatto che contro la stessa legge era stato proposto un precedente ricorso, nei termini, davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana. Resta peraltro impregiudicata la questione della eventuale riproponibilita' di questo primo ricorso davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 257
E' ammissibile, perche' proposto nei termini anche dall'organo competente (Commissario dello Stato), il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato contro la legge regionale siciliana recante "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati". (La legge era stata approvata dall'Assemblea regionale il 5 ottobre 1956 e comunicata al Commissario dello Stato il giorno successivo; il ricorso era stato notificato il 10 ottobre 1956 al Presidente della Giunta regionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
1) respinge l'eccezione di incompetenza della Corte costituzionale sollevata dalla difesa della Regione siciliana;
2) dichiara inammissibile i ricorsi registrati ai nn. 54, 55, 59 e 63 che chiedono la dichiarazione di illegittimità costituzionale:
a) della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40 intitolata "provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata",
b) dell'art. 13 della legge regionale siciliana intitolata "fondo di sovvenzione e prestiti per i dipendenti regionali",
c) dell'art. 13 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 47, intitolata "fondo di sovvenzione e prestiti per i dipendenti regionali",
d) degli artt. 80, 53 e 82, 3, 79 e 83, 48, lett. g, 7 e 67 della legge siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, "sulla disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione";
3) in parziale accoglimento del ricorso registrato al n. 60, che chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana, approvata in data 5 ottobre 1956, dal titolo "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati", dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 di detta legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
Testo integrale
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