Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 24 gennaio 1957
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
- art. 2, ultimo co., regio decreto n. 317 del 24 febbraio 1939
Parametri
- art. 70, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 248
La Corte e' competente a giudicare, anche sotto il profilo dell'eccesso di delega, della legittimita' costituzionale delle leggi delegate anteriori alla Costituzione, rispetto alle quali pur non esistendo quei limiti e condizioni tassativamente stabiliti dalla vigente Costituzione, sussistevano tuttavia dei principi costituzionali fondamentali - consacrati ora negli artt. 76 e 77 primo comma Cost. - e cioe' l'esistenza di una delega legislativa e la limitazione, insita nella delega stessa, imposta al Governo di mantenersi nei confini della delega.
Massima n. 249
L'art. 14 primo comma del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 - che stabilisce il divieto della brevettabilita' dei medicamenti di qualsiasi genere e dei processi per la loro produzione -, non comporta eccesso di delega in relazione alla legge delegante r.d.l. 24 febbraio 1939 n. 317, in quanto nell'ordinamento in vigore era sancito il divieto della brevettazione sia pure attraverso la formula della sospensione del principio della brevettabilita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, proposta con le ordinanze 25 giugno 1956 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, in riferimento al R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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