Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 23 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 640 del 8 luglio 1950
- art. 8, legge n. 640 del 8 luglio 1950
- art. 9, legge n. 640 del 8 luglio 1950
- art. 10, legge n. 640 del 8 luglio 1950
- art. 12, legge n. 640 del 8 luglio 1950
- art. 13, legge n. 640 del 8 luglio 1950
- art. 20, regio decreto n. 1121 del 16 dicembre 1950
- art. 29, regio decreto n. 1121 del 16 dicembre 1950
- art. 34, regio decreto n. 1121 del 16 dicembre 1950
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, Costituzione
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 233
Stante la separazione tra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di incostituzionalita', che si svolgono su piani diversi per l'oggetto e per la finalita', non puo' la Corte sindacare la legittimita' dell'ordinanza di rimessione per difetto di potere ad emanarla (nella specie: per incompetenza a seguito di litispendenza o per revoca dell'ingiunzione in base alla quale erano stati iniziati gli atti esecutivi o per cessazione dell'efficacia del precetto per effetto di decorrenza dei termini in giudizio di opposizione all'esecuzione).
Massima n. 234
In sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' sindacabile la valutazione espressa dal giudice a quo, sufficientemente motivata, sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione della controversia.
Massima n. 235
Il giudizio di legittimita' costituzionale ha per oggetto solo le leggi e gli atti aventi forza di legge. Non puo' estendersi percio' ai regolamenti. (Nella specie, insieme con alcuni articoli della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano, erano stati impugnati anche alcuni articoli col regolamento per l'esecuzione della stessa legge, approvato con decreto 16 dicembre 1950, n. 1121).
Massima n. 236
Le disposizioni degli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, relative alla prestazione obbligatoria di un corrispettivo giornaliero all'Ente nazionale idrocarburi da parte degli utenti di bombole per metano, non sono i contrasto con l'art. 23 della Costituzione. La prestazione, infatti, e' regolarmente imposta con legge, e la legge fissa altresi' limiti e controlli al potere discrezionale dell'ente impositore, per quanto concerne la determinazione della misura del corrispettivo, sufficienti a garantire coloro che vi sono obbligati.
Massima n. 237
La norma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1950 n. 640, sulla disciplina delle bombole a metano, non contrasta con l'art. 42 della Costituzione, perche' non attua un trasferimento di proprieta' senza corrispettivo, bensi' pone in essere una presunzione di proprieta' (a favore dell'Ente metano) sulle bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, non appartenenti alle amministrazioni statali, provinciali o comunali; presunzione che viene meno a seguito della dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione. Ne' contrastano con il citato art. 42 le disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 della predetta legge, atteso che la fungibilita' delle bombole per metano inerente all'intercambio di esse non priva il proprietario della facolta' di disporne o di goderne, ma solo costituisce una limitazione alla proprieta' consistente nel pagamento del corrispettivo (di cui, peraltro, si ha diritto al rimborso di una quota). L'obbligo imposto al proprietario di bombole di avvalersi dei servizi dell'Ente metano (oggi Ente idrocarburi), ex art. 13 legge predetta, ,non esorbita, poi, dalle limitazioni al diritto di proprieta' che possono essere stabilite per legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato;
affermata la improponibilità della questione di legittimità costituzionale del regolamento approvato con decreto del 16 dicembre 1950, n. 1121;
dichiara non fondate le questioni proposte con ordinanza del Pretore di Mestre in data 20 aprile 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per gas metano, in riferimento all'art. 23 della Costituzione; e delle norme contenute negli artt. 3, 8, 9, 10, 12 e 13 della detta legge, in riferimento alle norme contenute nell'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA
Testo integrale
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