Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 21 gennaio 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Bracci
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 2, lett.a, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 4, lett.a, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 6, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 8, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 10, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 11, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 15, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 17, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 19, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 20, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 21, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- art. 22, delibera legislativa Regione Sardegna del 5 luglio 1956
- legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 12, disposizioni sulla legge in generale
- art. 6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
- art. 130, Costituzione
- art. 46, statuto regione Sardegna
- art. 116, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 209
I comuni e le provincie sono " enti locali" e non "enti amministrativi" della Regione. Pertanto la fonte costituzionale della competenza legislativa della Regione sarda, in materia di controlli sui comuni e sulle provincie, non e' la norma dell'art. 3 lett. a dello Statuto speciale, che si riferisce all'"ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale". Tale fonte costituzionale va ricercata nell'art. 46 dello stesso Statuto, il quale dispone che "il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato".
Massima n. 210
L'unica fonte del potere legislativo della Regione sarda in materia di controlli sui comuni e sulle provincie e' costituita dall'art.46 dello Statuto speciale per la Sardegna. Detto articolo deve essere interpretato nel modo piu' ampio per quanto riguarda il controllo sugli atti, cioe' fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi. E' pero' da escludere che in base a tale disposizione spetti alla Regione un qualsiasi potere di controllo sugli organi comunali e provinciali, inteso come potere di emanare provvedimenti a carico delle persone, essendo questi di competenza esclusiva dello Stato che naturalmente puo' adottarli anche in collaborazione con la Regione (art. 64 legge 10 febbraio 1953, n. 62)
Massima n. 211
Quale che sia il contenuto delle norme degli Statuti, nessun principio se ne puo' trarre e nessuna applicazione analogica e' possibile fuori dell'ambito di ogni singola autonomia speciale alla quale queste norme si riferiscono; e cio' per la specialita' delle autonomie e per la eccezionalita' delle norme stesse (art. 116 Cost.).
Massima n. 212
L'art. 46 dello Statuto sardo va interpretato nel modo piu' largo per quanto riguarda il controllo della Regione sugli atti delle provincie e dei comuni, cioe' fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi. Peraltro non essendo stabilita espressamente la supremazia gerarchica della Regione sulle provincie e sui comuni, e' da escludere che alla Regione stessa spetti sugli organi comunali e provinciali qualsiasi potere di controllo, inteso come potere di emanare provvedimenti a carico delle persone. Questo potere spetta soltanto allo Stato, che puo' esercitarlo anche in collaborazione con la Regione (art. 64 legge 10 febbraio 1953, n. 62).
Massima n. 213
Le norme della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che regolano in via generale ed organica la costituzione e il funzionamento degli organi regionali, non costituiscono altrettanti principi da valere come limiti della legge regionale sarda, prevista dall'art. 46 dello Statuto speciale, per il controllo sugli atti degli enti locali. Tuttavia dal sistema della predetta legge, come da ogni altra legge statale, possono desumersi "i principi delle leggi dello Stato", richiamati dal menzionato art. 46.
Massima n. 214
Lo Statuto speciale prevale sempre sulla legge ordinaria.
Massima n. 215
In caso d'incertezza le norme delle leggi regionali devono essere interpretate nel senso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali.
Massima n. 216
Poiche' l'art. 46 dello Statuto speciale della Sardegna limita "agli atti" i poteri di controllo della Regione sulle provincie e sui comuni, l'art. 1 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, nella statuizione che "il controllo sulle provincie e sui comuni e' affidato agli organi regionali", va interpretato nel senso che tale controllo si riferisce esclusivamente agli atti e non anche agli organi degli enti controllati. Pertanto la questione della legittimita' costituzionale della norma contenuta nel predetto articolo non e' fondata.
Massima n. 217
Gli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nello stabilire la designazione elettiva dei presidenti degli organi di controllo delle Regioni a statuto ordinario sugli enti locali, non pongono un principio della legislazione dello Stato, a cui debba attenersi anche la Regione sarda, nel disciplinare la stessa materia in attuazione dell'art. 46 dello Statuto speciale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. a, e 4, lett. a, della legge regionale sarda 5 luglio 1956, i quali dispongono che l'assessore agli enti locali e funzionari da lui delegati presiedano, rispettivamente, il comitato e le sezioni di controllo.
Massima n. 218
In tema di condizioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' per i membri del comitato di controllo di cui alla legge regionale 5 luglio 1956, i principi delle leggi dello Stato, richiamati dall'art. 46 dello Statuto speciale, sono quelli che si desumono dalle leggi relative agli organi amministrativi, e particolarmente dell'amministrazione comunale e provinciale, non gia' i principi a cui si ispirano le leggi sulla ineleggibilita' e incompatibilita' parlamentari. La natura e la competenza di detto comitato sono analoghe a quelle di altri organi amministrativi, ma profondamente diverse da quelle dei supremi organi legislativi. Pertanto la norma dell'art. 6 della citata legge regionale, che quelle condizioni ha fissato con riferimento alle norme sulle ineleggibilita' ed incompatibilita' parlamentari, e' costituzionalmente illegittima.
Massima n. 219
La Regione sarda, alla quale spetta la "vigilanza" sui comuni e sulle provincie nel significato giuridico del termine, puo' organizzare un ufficio per accrescere l'efficienza dei propri controlli, salvi i poteri ispettivi degli organi statali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che ha istituito, alle dipendenze dell'Assessorato agli enti, un servizio di vigilanza "soprattutto col compito di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle provincie e dei comuni".
Massima n. 220
L'esigenza della collegialita' dell'organo regionale di controllo sui comuni e sulle provincie, anche se affermata dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per le Regioni a statuto ordinario, non costituisce uno dei principi delle leggi dello Stato, che debbono essere rispettati nella emanazione della legge regionale prevista dall'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna. Tale esigenza e' ignorata nello Statuto speciale e nella Costituzione, nonche' nella vigente legislazione comunale e provinciale, che attribuisce al riguardo una vasta competenza al prefetto. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che, in tema di controlli sui comuni e sulle provincie, prevedono competenze esclusive del presidente dell'organo collegiale di controllo.
Massima n. 221
La Regione sarda, alla quale spetta una competenza legislativa limitata per materie, non puo', con propria legge, togliere al consiglio di prefettura tutte le funzioni non giurisdizionali, perche' questo consiglio, quale organo amministrativo, appartiene all'amministrazione governativa locale ed ha una competenza consultiva di carattere generale. Pertanto l'art. 15 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, stabilendo che "in ogni capoluogo di provincia un consiglio di controllo contabile esprime i pareri ed esercita tutte le altre funzioni di carattere non giurisdizionale che le norme vigenti attribuiscono al consiglio di prefettura", e' costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 222
La facolta' del Governo della Repubblica di annullare gli atti illegittimi, in qualunque tempo, prevista nell'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e' espressione di un potere generale di controllo che non e' limitato agli enti locali, e che presuppone, per il suo esercizio, una valutazione dell'interesse pubblico, quale puo' essere fatta soltanto dagli organi supremi del potere esecutivo. Pertanto l'art. 17 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che tale facolta' ha attribuito, nell'ambito della Regione, alla Giunta regionale, e' costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 223
Dalla competenza legislativa della Regione sarda sono escluse la materia degli ordinamenti dei comuni e delle provincie e quella dei controlli sugli organi. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni degli artt. 19, 20, 21 e 22 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che riguardano la materia dei comuni e delle provincie, relativamente alla revoca del sindaco, della giunta e dei singoli assessori per deliberazione del consiglio comunale; nonche' la materia dei controlli sugli organi, nella parte relativa alla sospensione, rimozione e decadenza del sindaco, allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e alla nomina di commissari straordinari presso comuni e provincie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, lett. a, 4, lett. a, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale sardo il 31 gennaio 1956 e riapprovata il 5 luglio 1956 in materia di "controlli sui comuni e sulle provincie":
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, in quanto sono state omesse le regole sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità dei membri degli organi di controllo che si desumono dai principi della legislazione nazionale in materia di enti locali, e degli articoli 15, 17, 19, 20, 21 e 22;
2) respinge il ricorso relativamente agli articoli 1, 2, lettera a, 4, lettera a, 8, 10 e 11.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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