Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 19 gennaio 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 marzo 1956
- art. 8, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 marzo 1956
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, lett.d, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 195
Poiche' la pena incide sui beni fondamentali della persona umana e in primo luogo sulla liberta' personale, e' principio fondamentale che essa sia stabilita sulla base di una generale e comune valutazione degli interessi della vita sociale, che puo' essere compiuta soltanto dalla legge dello Stato. Da tale principio, che si ricollega a quelli dell'uguaglianza dei cittadini e dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica e che e' espressamente affermato nel secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, discende che la disciplina del potere punitivo, anche in materia contravvenzionale, e' riservata allo Stato ed e' del tutto preclusa alle Regioni, anche a Statuto speciale. Cfr.: 6/56 D.
Massima n. 196
Il potere punitivo non puo' essere riconosciuto alle Regioni neppure per garantire l'efficacia delle norme da esse emanate nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa.
Massima n. 197
Contiene una sanzione penale e non amministrativa la norma che dichiara applicabile alla violazione di disposizioni legislative regionali, oltre che la procedura, anche le sanzioni legislative penali previste da una legge statale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale sarda 26 marzo 1956 sulla disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge approvata il 27 maggio 1955 e riapprovata il 26 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sardegna, relativa alla "disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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