Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
19 gennaio 1957
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 marzo 1956
  • art. 8, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 marzo 1956

Parametri

Massime

Massima n. 195

Poiche' la pena incide sui beni fondamentali della persona umana e in primo luogo sulla liberta' personale, e' principio fondamentale che essa sia stabilita sulla base di una generale e comune valutazione degli interessi della vita sociale, che puo' essere compiuta soltanto dalla legge dello Stato. Da tale principio, che si ricollega a quelli dell'uguaglianza dei cittadini e dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica e che e' espressamente affermato nel secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, discende che la disciplina del potere punitivo, anche in materia contravvenzionale, e' riservata allo Stato ed e' del tutto preclusa alle Regioni, anche a Statuto speciale. Cfr.: 6/56 D.

Massima n. 196

Il potere punitivo non puo' essere riconosciuto alle Regioni neppure per garantire l'efficacia delle norme da esse emanate nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa.

Massima n. 197

Contiene una sanzione penale e non amministrativa la norma che dichiara applicabile alla violazione di disposizioni legislative regionali, oltre che la procedura, anche le sanzioni legislative penali previste da una legge statale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale sarda 26 marzo 1956 sulla disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge approvata il 27 maggio 1955 e riapprovata il 26 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sardegna, relativa alla "disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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