Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
18 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 14 del 5 luglio 1947
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947
  • legge della Regione siciliana n. 20 del 29 dicembre 1947

Parametri

  • art. 21, statuto regione Sicilia
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
  • art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 39, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 134, Costituzione
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 23, Costituzione
  • art. 119, Costituzione

Massime

Massima n. 166

Ved. sent. n. 9/57 A. Conformi: sentt. nn. 9/57 A, 11/57 A, 12/57 B e 13/57 A.

Massima n. 167

Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 B). Conformi: 11/57 B e 13/57 B.

Massima n. 168

Il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 27 luglio 1955 n. 346, con la tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi, e' stato emanato in virtu' di un potere che gli e' proprio come organo regionale, del quale la Regione era stata legittimamente investita, e non gia' in virtu' di un potere ad esso delegato dallo Stato. Detto provvedimento pertanto si pone come atto che da' origine non ad un conflitto interno tra organi da risolversi con i mezzi ordinari comuni agli atti amministrativi, ma ad un vero conflitto di attribuzione tra Stato e Regione siciliana, la cui soluzione spetta alla Corte costituzionale.

Massima n. 169

L'attribuzione alla Regione siciliana di potesta' legislativa e amministrativa in determinate materie non comporta il trasferimento automatico delle corrispondenti funzioni ed uffici dallo Stato alla Regione, dovendosi accertare, di volta in volta, se, ed entro quali limiti, sia avvenuto il trasferimento dei poteri amministrativi e degli organi statali che li esercitano alla organizzazione amministrativa regionale. Conforme: 9/57 E.

Massima n. 170

Come risulta dall'art. 3 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, non impugnata dallo Stato, e dall'art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507, che fa espresso riferimento al decreto del Presidente della Regione 5 luglio 1947, n. 14, ratificato con la legge regionale 29 dicembre 1947, n. 20, la potesta' amministrativa, in ordine alla riscossione dei tributi erariali il cui gettito e' riservato alla Sicilia dall'art. 36 dello Statuto, e' stata gia' trasferita dallo Stato alla Regione. Il concetto di "riscossione" dei tributi non va inteso con stretto riferimento alla materiale percezione del gettito d'imposta, ma deve ritenersi comprensivo delle modalita' necessariamente collegate col fatto della esazione, come quelle che, incidendo sulla procedura predisposta contro il contribuente moroso, rendono possibile la stessa riscossione dell'imposta. Pertanto il decreto 27 luglio 1955, n. 346, con cui l'Assessore per le finanze della Regione siciliana approva la tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori dei suddetti tributi nei procedimenti a carico dei contribuenti morosi, costituisce esercizio di legittima potesta' amministrativa da parte della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando sul conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso 20 marzo 1956 notificato al Presidente della Giunta Regionale siciliana contro il decreto 27 luglio 1955, n. 346, dell'Assessore per le finanze della stessa Regione:

respinge le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità dedotte dalla difesa della Regione;

dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere sulla materia di cui al citato decreto assessoriale, concernente l'approvazione della tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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