Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1957
Corte cost., sent. 12 dicembre 1957, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1957
- Data di deposito
- 12 dicembre 1957
- Data di decisione
- 12 dicembre 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto legge n. 1148 del 25 ottobre 1941
- art. 2, regio decreto legge n. 1148 del 25 ottobre 1941
- art. 5, regio decreto legge n. 1148 del 25 ottobre 1941
- art. 14, regio decreto legge n. 1148 del 25 ottobre 1941
- legge n. 96 del 9 febbraio 1942
- regio decreto legge n. 1148 del 25 ottobre 1941
- art. 18, legge n. 129 del 19 gennaio 1939
- art. 15, legge n. 129 del 19 gennaio 1939
- art. 4, regio decreto legge n. 1148 del 25 ottobre 1941
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 15, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 47, Costituzione
- art. 53, Costituzione
Massime
Massima n. 528
Il sistema costruito dalla Costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno esecuzione, comporta che tutte le volte che l'autorita' giurisdizionale, chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, dubiti fondatamente della legittimita' costituzionale di questa, deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti all'organo costituzionale che e' il solo competente a risolvere il dubbio. Pertanto la proponibilita' di una questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte, pur se condizionata all'esistenza di un processo non dipende dalla natura volontaria o contenziosa del processo stesso. Il procedimento di omologazione dell'atto costitutivo di societa' (art. 2330 c.c.) va compreso nella categoria della giurisdizione volontaria e la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel corso del procedimento (su istanza di chi sottopone l'atto negoziale all'accertamento di legalita', dal P.M. o, di ufficio, dal giudice) e' devoluta alla competenza della Corte costituzionale.
Massima n. 529
La temporaneita' di un provvedimento legislativo deve risultare in maniera diretta ed esplicita (o indiretta, ma sempre esplicita), mediante il collegamento a fatti e circostanze che abbiano una durata determinata o determinabile. Il D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 (convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96) sulla nominativita' dei titoli azionari non puo' considerarsi di sua natura provvisorio, ne' per il momento nel quale fu emanato perche' diretto al conseguimento di finalita' diverse da quelle proprie dello stato di guerra, ne' con riferimento all'art. 109 R.D. 30 marzo 1942, n. 318 che stabilisce che "per la societa' per azioni soggette al decreto 1148 del 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice civile relative alle azioni al portatore", perche' il termine "durata" usato in questo articolo e' generico e indeterminato e comunque in nessun modo collegabile col fatto della guerra.
Massima n. 530
L'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129 consentiva di provvedere con decreto-legge (fermo l'obbligo della conversione in legge ai sensi del secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100) anche "per urgenti misure di carattere tributario o finanziario". Le misure sulla nominativita' dei titoli azionari, adottate col decreto-legge del 1941, oltre che di natura tributaria, sono anche e piu' generalmente di natura finanziaria e quindi tutte riconducibili nell'ambito del citato art. 18. In virtu' dell'art. 26 del Regolamento della Camera del 1938 la Commissione generale del bilancio era competente ad approvare "i provvedimenti legislativi promossi dalla Amministrazione finanziaria" e quindi, correlativamente, la conversione in legge dei decreti-legge aventi la medesima provenienza. Non puo' pertanto dubitarsi della competenza della Commissione generale del bilancio a operare la conversione in legge (9 febbraio 1942, n. 96) del decreto-legge del 1941. L'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, richiedeva la discussione e la votazione della Camera e del Senato "nelle rispettive Assemblee plenarie" soltanto per le "deleghe legislative di carattere generale". Questa procedura legislativa non era richiesta per le deleghe di carattere non generale come la delega contenuta nell'art. 15 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 (convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96) con cui il Governo era autorizzato ad emanare "tutte le norme interpretative, interattive e complementari occorrenti per la organica disciplina della materia relativa alla nominativita' dei titoli azionari". Alla stregua di tali principi sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale formale riguardanti il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, la legge di conversione 9 febbraio 1942 n. 96 e il R.D. 29 marzo 1942, n. 239.
Massima n. 531
Le disposizioni del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, relative alla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari (artt. 1 e 2); alla creazione di uno schedario generale di questi titoli, al divieto fatto alle societa' per azioni di possedere azioni di altre societa' "per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario" (art. 5), sono ampiamente giustificate dai limiti che la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e alla proprieta' privata (art. 42 Cost.) in funzione del raggiungimento di fini sociali, tra i quali e' preminente quello di assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e della progressivita' delle imposte (art. 53) alla cui attuazione e' diretta la nominativita' dei titoli. Le disposizioni su menzionate regolano il modo di essere e le condizioni del legittimo esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, nessuno dei quali puo' essere considerato affatto privo di limitazioni e di regole. L'obbligo fatto a pubblici ufficiali, ad aziende di credito e a societa' per azioni di comunicare all'amministrazione finanziaria "dati" in loro possesso, al fine di costituire lo schedario generale dei titoli azionari (art. 4 D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148), non ha alcuna attinenza e non contrasta in alcun modo con il principio costituzionale della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.). Il fatto che la nominativita' dei titoli azionari possa ostacolare taluni tipi di investimenti di capitali o la circolabilita' di una categoria di beni mobili, non viola l'impegno derivante dalla Costituzione al legislatore ordinario (art. 47 Cost.) di incoraggiare e tutelare il risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare "al diretto o indiretto investimento azionario". Le leggi siciliana e sarda che, in difformita' dalla legislazione statale, hanno abolito la nominativita' dei titoli industriali determinando una situazione di contrasto col principio dell'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge (art. 3 Cost.), potrebbero far sorgere il problema della costituzionalita' di quelle leggi regionali oppure un conflitto di interessi fra Stato e Regioni, (problemi dei quali il primo non puo' essere sollevato davanti alla Corte in questa sede, l'altro esula dalla sua competenza), ma non condurre la conseguenza di affermare l'incostituzionalita' della legge statale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 4 e 5 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, in riferimento agli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 e del R.D. 29 marzo 1942, n. 239, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3, 15, 41. 42, 47 e 53 della Costituzione. proposta con ordinanza del Tribunale di Pinerolo in data 18 maggio 1957.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO
- MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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