Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1957

Corte cost., sent. 30 novembre 1957, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1957
Data di deposito
30 novembre 1957
Data di decisione
28 novembre 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:125

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 518

I delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del Codice penale del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo, in considerazione della importanza della idea religiosa che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse oltre che del singolo della collettivita'.

Massima n. 519

Il Codice penale del 1930, assumendo ad oggetto di tutela penale l'idea religiosa in se', e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con gli artt. 402, 403, 404, 405, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406, in relazione agli altri culti.

Massima n. 520

L'art. 404, primo comma, cod. pen. - che vieta le offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto - non limita affatto il libero esercizio dei culti e la liberta' delle varie confessioni religiose, ne' la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e pari a quella di chi professa il culto cattolico. Esso pertanto non contrasta con il principio dell'eguale liberta' delle varie confessioni religiose proclamato dall'art. 8, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 521

Gli artt. 7 e 8 della Costituzione non stabiliscono la "parita' della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che e' di uguale liberta' ma non di identita' di regolamento dei rapporti con lo Stato. Di conseguenza, non contrasta con dette disposizioni la diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni ed e' quindi infondata, in riferimento agli indicati precetti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipedio di cose che formino oggetto di culto).

Massima n. 522

Non esiste alcun contrasto tra la disposizione dell'art. 8 della Costituzione e quella dell'art. 7, in quanto mentre quest'ultimo non fa che richiamare i Patti Lateranensi come fonte regolatrice dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l'art. 8 dispone una diversa regolamentazione per i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, rinviando alle leggi ordinarie da emanarsi sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Mineo con ordinanza del 13 dicembre 1956 dell'art. 404 Cod. pen. in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze