Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 18 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:12
Parametri
- II disp.tr, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, statuto regione Sicilia
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) n. 27 del 16 marzo 1956
- art. 134, Costituzione
- art. 38, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 39, statuto regione Sicilia
- art. 40, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 102, Costituzione
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 156
Per la impugnativa di atti anteriori alla formazione della Corte Costituzionale il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, decorre, ai sensi della seconda disposizione transitoria di detta legge, dalla data del decreto del Presidente della Repubblica (21 gennaio 1956) che fissa la convocazione della Corte per la prima adunanza.
Massima n. 157
Ved. sent. n. 9/57 A. Conformi: sentt. n. 9/57 A e 11/57 A.
Massima n. 158
Qualunque atto, in qualsiasi modo posto in essere, con o senza elementi rigorosamente formali, purche' contenga una chiara manifestazione di volonta' dell'organo regionale in ordine all'affermazione di una propria competenza in un determinato settore, puo' ben sorreggere la proposizione del conflitto di attribuzione da parte dello Stato - e di altra Regione - che ritenga invasa, con la emanazione di quell'atto, la propria sfera di competenza. Non puo' essere considerato atto "interno" una lettera-circolare dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana indirizzata a soggetti estranei all'organizzazione amministrativa dell'assessorato, specie quando la medesima e un successivo decreto assessoriale - anche esso impugnato - abbiano attitudine a produrre effetti nell'ordinamento giuridico generale. (Nella specie con circolare 7 ottobre 1952 l'Assessore per le finanze della Regione siciliana impartiva istruzioni alle Intendenze di finanza e alle Prefetture di Sicilia, e per provvedere alla tempestiva rinnovazione delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette e di quelle comunali e provinciali; con successivo decreto 15 giugno 1953 lo stesso Assessore nominava i componenti effettivi e supplenti di regime e di contingenza presso la Commissione provinciale delle imposte di Palermo). E' pertanto da respingere l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso dello Stato sollevata dalla difesa della Regione per la natura della circolare impugnata. Cfr: 11/57 C.
Massima n. 159
Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 C).
Massima n. 160
Il primo comma dell'art. 20 dello statuto siciliano, attribuendo al Presidente della Regione e agli Assessori funzioni esecutive o amministrative con riferimento alle materie elencate negli artt. 14, 15 e 17, non contiene una disposizione di carattere eccezionale, bensi' l'applicazione di un principio generale, estensibile a tutti i casi nei quali la Regione e' autorizzata a legiferare, come appunto nella materia tributaria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. In detta materia, peraltro, la Regione, in base alla seconda parte del primo comma dell'art. 20 citato, puo' comunque emanare atti amministrativi di esecuzione delle leggi statali. Conforme: 9/57 F.
Massima n. 161
Appartiene alla competenza esclusiva dello Stato tutto cio' che attiene alla istituzione, organizzazione e al funzionamento di organi giurisdizionali ordinari o speciali. Le Commissioni tributarie - pur denominate comunemente amministrative per ragioni storiche e tradizionali - costituiscono organi di giurisdizione speciale. A maggior ragione tale natura e' da riconoscersi alle Sezioni speciali delle Commissioni tributarie, e particolarmente quando giudicano dei profitti di regime. Di conseguenza, rientra nella competenza esclusiva dello Stato la nomina dei componenti di dette Sezioni.
Massima n. 162
Costituendo le Commissioni tributarie organi di giurisdizione speciale, come tali sottratte alla competenza regionale, la Regione siciliana non puo' procedere alla nomina di membri delle Commissioni provinciali delle imposte. In conseguenza vanno annullati il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 15 giugno 1953, concernente la nomina dei componenti effettivi e supplenti della Sezione speciale per le imposte sui profitti di regime e di contingenza presso la Commissione provinciale delle imposte di Palermo, nonche' la circolare 7 ottobre 1952 dello stesso Assessore con la quale in precedenza erano state impartite istruzioni, nella stessa materia, alle Intendenze di finanza e alle Prefetture della Sicilia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul confitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 20 marzo 1956, in relazione al decreto dell'Assessore per le finanze della Regione 15 giugno 1953 sulla ricostituzione della Sezione speciale per le imposte sui profitti di regime e di contingenza presso la Commissione provinciale delle imposte di Palermo e alla circolare dello stesso Assessore n. 48155 del 7 ottobre 1952 sulla nomina dei componenti delle Commissioni tributarie:
respinge le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità proposte dalla difesa della Regione;
dichiara la competenza dello Stato per la nomina dei componenti le Commissioni tributarie e
annulla il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 15 giugno 1953 e la circolare dello stesso Assessore del 7 ottobre 1952.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze