Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1957

Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1957
Data di deposito
8 luglio 1957
Data di decisione
1° luglio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:117

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
  • art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957
  • art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 490

Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 B). Conformi: 44/57 A, 51/57 A, 52/57 A, 58/57 A, 111/57 A, 112/57 A e 116/57 A.

Massima n. 491

Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 D). Conformi: 51/57 B, 52/57 B, 58/57 B, 111/57 B, 112/57 B e 113/57 A.

Massima n. 492

Il ricorso proposto alla Corte Costituzionale dal Commissario dello Stato presso la Regione Sicilia, contro legge regionale siciliana, non e' reso inefficace dalla contemporanea proposizione di ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - che non ha legittimazione a ricorrere - o dal fatto che sia stato sottoscritto dal Commissario dello Stato anche per il Presidente del Consiglio. Di conseguenza, e' senz'altro ammissibile il ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Sicilia, dallo stesso unicamente sottoscritto per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e fatto "per quanto potesse occorrere", cioe' in previsione che ad esso fosse riconosciuta la legittimazione attiva. Conforme: 44/57 A.

Massima n. 493

Ved. sentt. nn. 9 del 1957, 52/57 C, 58/57 D, 113/57 B, 116/57 C.

Massima n. 494

Ved. sent. n. 58 del 1957 (58/57 E).

Massima n. 495

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 22 gennaio 1957 recante agevolazioni fiscali per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania, in quanto nel sistema tributario dello Stato, e' stata largamente accolta la regola di accordare ampie facilitazioni agli atti riguardanti la costruzione di autostrade.

Massima n. 496

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 22 gennaio 1957 e recante agevolazioni fiscali per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania, in quanto la tassa fissa di L. 500 per la registrazione della convenzione di appalto, e' posta a carico del Consorzio concessionario e non della Regione, e quindi nessun contrasto sussiste con l'art. 94 della legge sul registro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dai difensori delle parti;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente alla legge 22 gennaio 1957, recante "agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di grande comunicazione Palermo-Catania".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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