Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 28 giugno 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:113
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Siciliana del 17 gennaio 1957
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana n. 1 del 17 gennaio 1957
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 17 gennaio 1957
- art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 17 gennaio 1957
- art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 16 gennaio 1957
Parametri
- art. 116, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 27, statuto regione Sicilia
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 29, statuto regione Sicilia
- art. 30, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 127, ultimo co, Costituzione
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 17, comma 1, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 478
Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 D). Conformi: 44/57 A, 51/57 B, 52/57 B, 58/57 B, 111/57 B e 112/57 B.
Massima n. 479
Ved. sent. n. 52 del 1957 (52/57 C). Conformi: 9/57 C e 58/57 D.
Massima n. 480
La norma di cui all'art. 1 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 17 gennaio 1957 - provvedimento per il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria - configura sostanzialmente un'esenzione, perche' quantunque formalmente il tributo da essa contemplato (imposta sui terreni e redditi agrari) venga accertato, e all'assegnatario venga sostituito l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.), dato che in base ad altra norma dello stesso disegno di legge l'importo dei tributi pagati dall'E.R.A.S. viene rimborsato dalla Regione, in fatto si avvera il risultato per cui da un lato i soggetti passivi del tributo sono esonerati dal pagamento, e dall'altro il soggetto attivo, ossia la Regione, non percepisce alcuna somma.
Massima n. 481
La potesta' normativa della Regione siciliana in materia di tributi erariali si estende alle esenzioni fiscali, purche' queste trovino riscontro in un tipo di esenzione contemplato nelle leggi statali e rispondano ad un interesse regionale. Pertanto devesi ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 16 gennaio 1957 articolo il quale sostanzialmente prevede, a favore degli assegnatari dei terreni espropriati per effetto della riforma agraria, una esenzione dal pagamento delle imposte gravanti sui terreni stessi e sui relativi redditi agrari, non riconducibile ad un tipo di esenzione ammesso dalle leggi statali, ne' giustificata da un particolare interesse della Regione. Lo stesso art. 1 e' costituzionalmente illegittimo anche perche', nel porre a carico dell'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) l'onere del pagamento dei tributi dovuti all'assegnatario, viene ad estendere l'obbligo dell'imposta ad un soggetto estraneo al rapporto tributario, determinando una situazione in contrasto con i principi generali del sistema tributario nazionale, ai quali la potesta' legislativa regionale in materia tributaria deve uniformarsi.
Massima n. 482
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale approvata il 16 gennaio 1957 deriva, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 dello stesso disegno di legge, che dispone che la Regione e' tenuta a rimborsare all'E.R.A.S. le somme occorrenti per far fronte all'onere impostogli con la prima norma, nonche' quella del successivo art. 3, che autorizza i Comuni e gli Enti provinciali a concedere agli assegnatari dei fondi lo sgravio anche parziale delle sovraimposte di rispettiva competenza. Quest'ultima norma e' costituzionalmente illegittima anche perche' si traduce in una indebita interferenza della Regione nell'autonomia della finanza locale, come prevista nell'art. 15 dello Statuto siciliano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla difesa della Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge, approvato dall'Assemblea della Regione siciliana, relativo a "Provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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