Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 28 giugno 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 46 del 13 settembre 1956
Parametri
- art. 127, ultimo co., Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 7, disp.trans, Costituzione
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 29, statuto regione Sicilia
- art. 116, Costituzione
- art. 27, statuto regione Sicilia
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 30, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 127, Costituzione
Massime
Massima n. 472
Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 B). Conformi: 44/57 A, 51/57 A, 52/57 A e 58/57 A.
Massima n. 473
Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 D). Conformi: 44/57 A, 51/57 B, 52/57 B e 58/57 B.
Massima n. 474
E' inammissibile il ricorso proposto dal Commissario dello Stato senza il rispetto dei termini stabiliti nell'art. 28 dello Statuto siciliano, contro una deliberazione approvata dall'Assemblea regionale e divenuta legge ai sensi del successivo art. 29. A tal fine e' irrilevante la circostanza che il Commissario, nelle forme e nei termini stabiliti nello Statuto, avesse impugnato quella medesima deliberazione davanti all'Alta Corte siciliana, perche' il secondo ricorso, che e' indipendente e non pregiudica il primo, e' diretto contro un atto fondamentalmente diverso. (L'impugnazione si riferisce all'art. 1 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata: "Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione siciliana;
dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata "Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze