Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1956
Corte cost., sent. 2 luglio 1956, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1956
- Data di deposito
- 2 luglio 1956
- Data di decisione
- 20 giugno 1956
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 33
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che attribuisce al Prefetto la potesta' di adottare, nel caso di emergenza o per grave necessita' pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico). Conformi: 1/1956 C, 3/1956 A.
Massima n. 34
La disposizione dell'art. 2 della legge di p.s., per la quale il prefetto ha la potesta' di adottare, nel caso di emergenza o per grave necessita' pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico, deve essere interpretata non nel sistema nel quale ebbe nascimento, bensi' nell'attuale sistema nel quale vive, e quindi (conforme alla giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, dell'ultimo decennio) nel senso che detti provvedimenti, anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralita' di situazioni, non sono altro che atti amministrativi limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio che li ha emanati, e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico. Pertanto essi non possono essere confusi con gli atti legislativi, che hanno altri caratteri e altri effetti, ed e' dunque infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2 in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Massima n. 35
In sede di sindacato di legittimita' costituzionale viene in esame la norma legislativa e non il provvedimento amministrativo che, nel caso concreto, la applica. (Specie relativa alle ordinanze prefettizie emesse in forza dell'art. 2 del T.U. delle leggi di p.s.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
giudicando con unica sentenza nei procedimenti riuniti di cui in epigrafe, e respinta l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 2 del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, salva la opportuna revisione del testo della norma predetta, al fine di renderlo formalmente più adeguato al carattere dei poteri attribuiti al Prefetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER GIOVANNI CASSANDRO.
Testo integrale
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