Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1956
Corte cost., sent. 26 giugno 1956, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1956
- Data di deposito
- 26 giugno 1956
- Data di decisione
- 15 giugno 1956
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ernesto Battaglini
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 1, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
- art. 3, comma 4, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
- art. 5, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
- art. 21, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
- art. 19, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 120, comma 3, Costituzione
- art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 27
La riserva di impugnativa prevista dall'art. 4 delle Norme di attuazione per lo Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951), per il periodo anteriore al funzionamento della Corte costituzionale, consiste in una semplice comunicazione a carattere extra-processuale dell'intendimento di proporre impugnativa contro una legge regionale o provinciale, avente il solo scopo di arrestare l'iter formativo della legge, impedendone la promulgazione.
Massima n. 28
Ai fini degli artt. 4 e 11 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, debbono considerarsi principi dello ordinamento giuridico dello Stato quegli orientamenti e quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, dal coordinamento e dalla intima razionalita' delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell'ordinamento giuridico vigente. I principi generali che scaturiscono da questa coerente e vivente unita' logica e sostanziale del diritto positivo possono riflettere anche determinati settori, per convergere poi in sempre piu' elevate direttive generali coerenti allo spirito informatore di tutto l'ordinamento.
Massima n. 29
Le norme di una legge regionale o provinciale, che subordinano, per i lavoratori provenienti da altra regione o provincia, l'esercizio di una attivita' lavorativa a determinate condizioni o comunque a limitazioni, sono in contrasto con il principio costituzionale che vieta alle Regioni di porre limiti o vincoli al diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (art. 120 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, quarto comma, 5 e 21 della legge provinciale di Bolzano approvata il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre successivo sulla disciplina dell'artigianato.
Massima n. 30
E' riservata allo Stato (ed e' esclusa pertanto dalla potesta' legislativa delle Regioni e delle Provincie) la emanazione di norme relative all'esercizio del magistero punitivo. A tal fine la distinzione tra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va riportata non tanto al carattere della materia a cui la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, quanto alla natura intrinseca della sanzione stessa, all'organo che e' chiamato ad applicarla, al procedimento da seguirsi nell'applicazione, alle conseguenze giuridiche di essa. In conseguenza e' costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'art. 19 della legge provinciale di Bolzano approvata il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre successivo, che commina sanzioni penali per la violazione degli obblighi previsti dalla stessa legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Respinge l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso;
2) In parziale accoglimento del ricorso stesso specificato in epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Provincia di Bolzano, dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 comma quarto, 5, 19 e 21 della legge 30 ottobre 1952 della Provincia di Bolzano, relativa alla disciplina dello artigianato e alla formazione professionale artigiana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
Testo integrale
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