Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1956

Corte cost., sent. 26 giugno 1956, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1956
Data di deposito
26 giugno 1956
Data di decisione
15 giugno 1956
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ernesto Battaglini
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 1, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
  • art. 3, comma 4, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
  • art. 5, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
  • art. 21, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952
  • art. 19, legge provincia Bolzano del 30 ottobre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 27

La riserva di impugnativa prevista dall'art. 4 delle Norme di attuazione per lo Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951), per il periodo anteriore al funzionamento della Corte costituzionale, consiste in una semplice comunicazione a carattere extra-processuale dell'intendimento di proporre impugnativa contro una legge regionale o provinciale, avente il solo scopo di arrestare l'iter formativo della legge, impedendone la promulgazione.

Massima n. 28

Ai fini degli artt. 4 e 11 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, debbono considerarsi principi dello ordinamento giuridico dello Stato quegli orientamenti e quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, dal coordinamento e dalla intima razionalita' delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell'ordinamento giuridico vigente. I principi generali che scaturiscono da questa coerente e vivente unita' logica e sostanziale del diritto positivo possono riflettere anche determinati settori, per convergere poi in sempre piu' elevate direttive generali coerenti allo spirito informatore di tutto l'ordinamento.

Massima n. 29

Le norme di una legge regionale o provinciale, che subordinano, per i lavoratori provenienti da altra regione o provincia, l'esercizio di una attivita' lavorativa a determinate condizioni o comunque a limitazioni, sono in contrasto con il principio costituzionale che vieta alle Regioni di porre limiti o vincoli al diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (art. 120 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, quarto comma, 5 e 21 della legge provinciale di Bolzano approvata il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre successivo sulla disciplina dell'artigianato.

Massima n. 30

E' riservata allo Stato (ed e' esclusa pertanto dalla potesta' legislativa delle Regioni e delle Provincie) la emanazione di norme relative all'esercizio del magistero punitivo. A tal fine la distinzione tra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va riportata non tanto al carattere della materia a cui la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, quanto alla natura intrinseca della sanzione stessa, all'organo che e' chiamato ad applicarla, al procedimento da seguirsi nell'applicazione, alle conseguenze giuridiche di essa. In conseguenza e' costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'art. 19 della legge provinciale di Bolzano approvata il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre successivo, che commina sanzioni penali per la violazione degli obblighi previsti dalla stessa legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Respinge l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso;

2) In parziale accoglimento del ricorso stesso specificato in epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Provincia di Bolzano, dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 comma quarto, 5, 19 e 21 della legge 30 ottobre 1952 della Provincia di Bolzano, relativa alla disciplina dello artigianato e alla formazione professionale artigiana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Testo integrale

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