Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1956

Corte cost., sent. 23 giugno 1956, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1956
Data di deposito
23 giugno 1956
Data di decisione
15 aprile 1956
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:3

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 134, Costituzione
  • art. 27, Costituzione
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 31, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 17

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57, n.1, cod. pen. e 3 della legge 8 febbraio 1948, n.47, sulla responsabilita' penale del direttore del giornale). Conforme: 1/1956 C.

Massima n. 18

La Corte costituzionale, pur dovendo interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti e la norma costituzionale che si assume violata e la norma ordinaria che si accusi di violazione, non puo' non tenere il debito conto di una costante interpretazione giurisprudenziale, che conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica.

Massima n. 19

L'espressione "per cio' solo" contenuta nell'art. 57 n. 1 Cod. pen. va intesa nel senso che la responsabilita' del direttore del giornale si fonda sulla mancata osservanza da parte sua degli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli e' tenuto per il fatto di essere direttore, anche se non sono consacrati in espresse disposizioni legislative.

Massima n. 20

Le norme contenute negli articoli 57 n. 1 cod. pen. e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sulla responsabilita' del direttore del periodico, non sono in contrasto con il principio dell'art. 27, comma primo, della Costituzione, secondo il quale la responsabilita' penale e' personale, dovendosi ravvisare un nesso di causalita' materiale tra la condotta del direttore e l'evento, cui si accompagna un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita' penale il requisito della personalita'.

Massima n. 21

La inosservanza dei termini per la proposizione della richiesta di intervento nei giudizi di legittimita' costituzionale, stabiliti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n.87, e 31 delle Norme integrative, comporta il rigetto dell'istanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato;

Dichiara infondata la questione sollevata sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e nell'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 in riferimento alla norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione,

Salva la revisione del testo dell'art. 57, n. 1 Cod. pen., al fine di renderlo anche formalmente più adeguato alla norma costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze